Il D.L. 87/2018 c.d. Decreto Dignità è stato pubblicato in Gazzetta e interviene su licenziamenti, delocalizzazione, lavoro somministrato e lavoro a termine.
In particolare, per quanto riguarda il contratto a tempo determinato evidenziamo alcune disposizione che maggiormente ci sembrano d’impatto per le aziende.
Anzitutto, le disposizioni si applicano:
- ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge;
- ai rinnovi e alle proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legge.
Vengono introdotte alcune limitazioni all’utilizzo del contratto a termine:
- il contratto può essere stipulato senza alcuna causale giustificativa soltanto se prevede un termine di durata non superiore ai 12 mesi;
- sono state reitrodotte le causali per i rinnovi di contratti e per tutti i contratti che superano la durata di 12 mesi;
- viene abbassato a 24 mesi il limite massimo per sommatoria tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria;
- sono ridotte a 4 le proroghe possibili nell’arco dei 24 mesi;
- è previsto un aumento dell’aliquota addizionale NASPI del 0,50% in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato.