Vendere online senza partita IVA è possibile? Quando costituisce reddito d’impresa? Vediamo insieme le differenze
Sono sempre più numerosi i soggetti privati che, per arrotondare o sondare un le opportunità di un mercato in espansione, si dedicano all’e-commerce con un proprio e-store o tramite piattaforme di intermediazione: spesso questa non è l’attività di lavoro principale e pertanto si potrebbe essere portati a credere che i guadagni da essa derivanti non costituiscano reddito d’impresa.
Ebbene, non sempre è così.
La prima domanda che ci dobbiamo fare è se la nostra vendita è occasionale o abituale.
La differenza tra vendita occasionale ed abituale, e quindi l’esigenza di avere o meno una partita IVA, non è da ricercare nel reddito. Non esistono limiti di importi come riferimento che ti consentono di capire se è necessaria l’apertura o meno della partita IVA.
Non è affatto semplice distinguere tra vendita occasionale e vendita abituale. Allora quali sono le differenze?
Per il Fisco si configura attività di impresa ogni qualvolta vi sia un numero rilevante di transazioni di e-commerce che evidenzino una certa abitualità.
Chi vende online, praticando una vera e propria attività d’impresa deve quindi dichiarare ai fini delle imposte dirette, IVA e IRAP, i ricavi derivanti da tali transazioni poiché ritenuti redditi di impresa commerciale.
Diverse sono invece le attività di vendita su Marketplace (es: Ebay, Facebook, Vinted).
I Marketplace sono delle piattaforme sulle quali è consentito vendere ed acquistare online prodotti e servizi di varie categorie. I Marketplace sono mediatori di vendita e richiedono una determinata commissione per ogni transazione eseguita sulla loro piattaforma.
Le vendite su Marketplace sono considerate occasionali e non costituiscono quindi reddito di impresa.
Quando la vendita è abituale e organizzata, si configura come reddito di impresa. Per avviare un’attività di e-commerce sono necessari alcuni adempimenti amministrativi, ovvero:
L’apertura della partita IVA, l’iscrizione al registro delle imprese e l’iscrizione all’INPS, sono compiute simultaneamente attraverso la c.d. Comunicazione Unica.