Tutte ciò che devi sapere sul lavoro stagionale
Particolare attenzione la vogliamo dedicare ai minorenni.
Non avere ancora 18 anni non esclude la possibilità di seguire un percorso lavorativo che comprenda i lavori stagionali. Tuttavia, esistono delle regole.
Di seguito riportiamo alcune ipotesi di assunzione e i relativi adempimenti connessi.
1. Con soggetti con più di 55 anni - anche pensionati - di età e con soggetti fino a 24 anni di età (prestazioni svolte entro il 25° anno di età)
2. In assenza di disciplina dei CCNL, in base a quanto disposto con R.D. n. 2657/1923
prima dell’inizio della prestazione lavorativa va inviato all’indirizzo PEC intermittenti@pec.lavoro.gov.it il modello UNI-INTERMITTENTI.
È una particolare modalità di pagamento delle prestazioni accessorie che non sono riconducibili a contratti di lavoro, in quanto svolte in modo appunto accessorio e saltuario.
La procedura per l’attivazione della prestazione occasionale prevede che l’utilizzatore (l’azienda) e il prestatore (lavoratore) si registrino su di una piattaforma telematica INPS tramite il sito www.inps.it/prestazionioccasionali utilizzando le proprie credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID, CNS).
In questa fase verranno richiesti molti dati personali tra cui l’IBAN del c/c del prestatore. Questo perché sarà l’INPS direttamente a corrispondergli lo stipendio entro il 15 del mese successivo e per il lavoratore quindi, non sarà più possibile ricevere immediatamente il buono da riscuotere.
L’INPS per poter retribuire il prestatore attingerà dal “portafoglio telematico” dell’utilizzatore. L’azienda infatti provvederà, dopo essersi registrata, a versare tramite F24 un importo che servirà come “salvadanaio” dal quale l’INPS attingerà per i contributi INPS e INAIL e per pagare il prestatore. Una volta registrata ed effettuato il pagamento con F24, l’azienda potrà segnalare la prestazione 60 minuti prima, utilizzando sempre la piattaforma telematica INPS.
Complessivamente, la misura del compenso è pari a €12.29 di cui €9.00 per il lavoratore. La prestazione giornaliera non potrà essere inferiore a 4 ore di lavoro, misura minima richiesta dalle nuove disposizioni. Vengono confermati i limiti di utilizzo annuo e le disposizioni sul riposo giornalieri, settimanali e sulle pause.
Ogni comunicazione tra l’azienda e l’INPS verrà inoltrata dall’Istituto al prestatore tramite SMS o e-mail.
Nei contratti di lavoro che vengono stipulati con dipendenti stagionali, è ovvio che la data di fine lavoro è sempre indicata ma questo non vieta al lavoratore di dimettersi prima della scadenza del contratto senza dover dare il preavviso. In questo caso, la procedura da seguire è riepilogata di seguito.
Le nuove disposizioni prevedono che le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro siano comunicate dal lavoratore, a pena inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche, utilizzando l’apposito modulo reso disponibile dal Ministero del lavoro e trasmesso al datore di lavoro e alla direzione territoriale competente (fac-simile allegato).
Tale procedura si applica alle dimissioni comunicate a partire dal 12 marzo 2016.
Resta ferma per il lavoratore l’obbligo di rispettare il termine di preavviso e la sua facoltà di revocare entro 7 giorni le proprie dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità previste per la rassegna (nel modulo predisposto è infatti indicata anche l’opzione “revoca”).
Questa nuova disciplina non si applica nei casi di recesso durante il periodo di prova, nel lavoro domestico o nei casi di dimissioni/risoluzione presentate dalla lavoratrice in gravidanza o dalla lavoratrice e/o lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino, nonché nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento che andranno sempre rassegnate alla Direzione Territoriale del lavoro (ex Ispettorato del Lavoro).
È utile rammentare che questa procedura serve solamente per dare efficacia alle dimissioni; non sostituisce o modifica le disposizioni per l’invio entro 5 giorni della comunicazione obbligatoria al Ministero (c.d. UNILAV), obbligo che rimane in capo al datore di lavoro.
Dal 6 Aprile 2014, le aziende che assumono lavoratori per attività che comportano un contatto diretto e regolare con giovani al di sotto dei 18 anni, devono richiedere preventivamente un certificato penale al casellario giudiziale al fine di verificare l’esistenza di condanne per reati di abuso o sfruttamento sessuale dei minori.
Ogni datore di lavoro, dunque PRIMA di impiegare personale che andrà a lavorare con i minori, dovrà procurarsi il certificato penale del lavoratore presentando la documentazione richiesta (fac-simile in allegato) al Tribunale di Ancona (Ancona, c.so Mazzini 95).
In attesa del certificato, ad ogni lavoratore va fatta compilare e firmare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. La sanzione prevista in mancanza del certificato, varia da € 10.000 a € 15.000; gli oneri per la richiesta del certificato sono a carico del datore di lavoro.
L’impianto sanzionatorio novellato in vigore dal 24 settembre 2015 per la cosiddetta “maxisanzione” contro il lavoro sommerso si struttura nelle seguenti tre soglie di gravità, in ordine crescente:
È sanzionabile la mancata predisposizione dei documenti inerenti alla sicurezza sul lavoro secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 (sanzioni inasprite dal 16/05/2009). Inoltre è sanzionabile:
L’impiego di un extracomunitario senza permesso di soggiorno è reato.
La nuova indennità di disoccupazione è in vigore dal 1° maggio 2015. Possono richiedere la NASpI tutti i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti e i soci lavoratori delle cooperative.
Requisiti:
Durata:
La NASpI sarà corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione (massimo 78 settimane)
Domanda:
La domanda per l’ottenere la NASpI dovrà essere fatta a pena di decadenza, esclusivamente con modalità telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. La prestazione decorrerà dal giorno successivo alla data di presentazione e comunque non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
I patronati sono gli intermediari a cui far riferimento per la corretta gestione della richiesta e per la valutazione dell’effettiva possibilità di percepire l’indennità.
Di seguito alcune simulazioni riferite ad un dipendente stagionale a tempo pieno assunto per un periodo di 4 mesi. Ricordiamo però che il costo di ogni dipendente è soggetto a molteplici fattori.