Le liquidazioni periodiche IVA sono comunicazioni trimestrali che riepilogano i dati IVA dei titolari di partita IVA.
Le liquidazioni periodiche IVA (LIPE) rappresentano uno degli adempimenti fiscali più importanti per i titolari di partita IVA. Introdotte con il Decreto Legislativo n. 127/2015, hanno l'obiettivo di monitorare tempestivamente l’andamento dei versamenti IVA, contrastare l’evasione fiscale e favorire la digitalizzazione dei processi tributari.
Vediamo in dettaglio cosa sono, chi è obbligato alla presentazione, come si compilano e quali sono le scadenze da rispettare.
Le LIPE sono comunicazioni trimestrali che i soggetti passivi IVA devono inviare all’Agenzia delle Entrate per riepilogare i dati delle liquidazioni IVA effettuate mensilmente o trimestralmente.
Non si tratta, quindi, di un versamento, ma della comunicazione telematica dei dati relativi all’IVA a debito e all’IVA detraibile calcolata nel periodo di riferimento.
L’obbligo riguarda tutti i soggetti passivi IVA, sia che adottino la liquidazione mensile sia quella trimestrale, inclusi:
· Imprese individuali e società;
· Lavoratori autonomi e professionisti;
· Enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale.
SONO ESONERATI INVECE:
· I contribuenti nel regime forfettario (Legge 190/2014);
· I contribuenti nel regime dei minimi (DL 98/2011);
· I soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA annuale.
Nella comunicazione vanno indicati:
· I dati identificativi del contribuente;
· Il periodo di riferimento (mese o trimestre);
· L’ammontare delle operazioni attive e passive;
· L’IVA a debito e quella detraibile;
· L’eventuale IVA da versare o a credito.
La comunicazione va effettuata esclusivamente per via telematica, utilizzando il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA”, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Le scadenze per l’invio delle comunicazioni relative alle liquidazioni trimestrali nel 2025 sono:
· 1° trimestre (gennaio-marzo): entro il 31 maggio 2025;
· 2° trimestre (aprile-giugno): entro il 30 settembre 2025;
· 3° trimestre (luglio-settembre): entro il 30 novembre 2025;
· 4° trimestre (ottobre-dicembre): entro il 2 marzo 2026 (il 28 febbraio cade di sabato)
Attenzione: Le date possono subire variazioni in base ai decreti o proroghe emanati nel corso dell’anno.
In caso di mancato invio, invio tardivo o comunicazione incompleta/inesatta, è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro, riducibile con ravvedimento operoso.
Le liquidazioni periodiche IVA sono un adempimento fondamentale per il corretto monitoraggio dell’imposta sul valore aggiunto. È importante rispettare le scadenze e compilare con attenzione i dati, anche per evitare sanzioni e disguidi con l’Agenzia delle Entrate.
Questo articolo è stato realizzato con il supporto di intelligenza artificiale e revisionato da un professionista di Spazio Fiscale Srl.