IL LAVORO DEI MINORI: REQUISITI E DISPOSIZIONI NORMATIVE

Assumere un lavoratore minorenne richiede regole precise: età, sicurezza, orari e adempimenti da conoscere. Vediamoli insieme quali.

 

 

La disciplina del lavoro minorile è un tema particolarmente delicato per i datori di lavoro, sia per la complessità normativa sia per gli impatti giuridici e organizzativi.

La normativa, introdotta con la Legge 977/1967 e successivamente aggiornata, definisce requisiti di accesso al lavoro e relativi adempimenti. Di seguito una sintesi dei principali aspetti da conoscere.

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL LAVORO

L'accesso al lavoro per i minori è regolato da due vincoli principali che devono coesistere:

  • Età minima: fissata a 16 anni;
  • Obbligo scolastico: il minore deve aver frequentato la scuola per almeno 10 anni.

Sono previste deroghe per le assunzioni con contratto di apprendistato di I livello e per l’assunzione di minori nel settore Spettacolo e Arte.

 

TUTELA DELLA SALUTE

L’idoneità sanitaria è obbligatoria, la visita medica deve avvenire prima dell’assunzione e almeno una volta l’anno.

Per mansioni a rischio è necessaria la valutazione del medico competente aziendale con certificato di idoneità, per attività non a rischio può intervenire il SSN.

Anche senza obbligo di certificato formale, la visita resta sempre obbligatoria.

 

ORARIO DI LAVORO E RIPOSI

Per i minori, è consentito definire un orario di lavoro che preveda una prestazione giornaliera non superiore a 8 ore e una prestazione settimanale non superiore a 40 ore.

Sono previsti due tipi di riposi:

  • Riposi intermedi: dopo 4 ore e mezza di lavoro, il minore ha diritto a un riposo di almeno 1 ora;
  • Riposo Settimanale: almeno 2 giorni, se possibile consecutivi e comprendenti la domenica (è possibile ridurre il riposo a 36 ore consecutive per ragioni tecnico-organizzative ed è possibile non comprendere la domenica per i minori impiegati nel settore turistico, alberghiero o della ristorazione).

Il lavoro notturno ovvero il lavoro svolto nell’intervallo tra le ore 22 e le ore 6 o tra le ore 23 e le ore 7, è vietato ad eccezione che il lavoratore sia impiegato in via eccezionale e per il tempo strettamente necessario nel caso di forza maggiore che ostacola l’azienda, e tale prestazione non possa essere effettuata da adulti e sia compensato con equivalente riposo entro 3 settimane.

In questo caso, il datore di lavoro deve comunicare alla Direzione Territoriale Lavoro i nominativi dei lavoratori, le condizioni di forza maggiore e il numero delle ore prestate.

 

DIVIETI SPECIFICI E SICUREZZA

L’azienda che intendere assumere un minorenne dovrà integrare il DVR aziendale con protocollo specifico che disciplinerà le attività consentite e vietate in base alla mansione a cui il lavoratore sarà destinato.

 

TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE

Il minore, a parità di lavoro, ha diritto alla stessa retribuzione del maggiorenne e alle stesse assicurazioni sociali (INPS/INAIL).

 

SISTEMA SANZIONATORIO

 

ADEMPIMENTI

Il minore non ha capacità di agire pertanto tutta la documentazione relativa al rapporto di lavoro dovrà essere firmata dal titolare della potestà genitoriale.

 

Questo articolo è stato realizzato con il supporto di intelligenza artificiale e revisionato da un professionista di Spazio Paghe Srl.

 

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