Sai quando devi applicare e versare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche?
L’imposta di bollo è un tributo alternativo all’IVA, e si applica sulla fattura nella misura di € 2,00 sulle fatture elettroniche di importo superiore a € 77,47.
L’imposta di bollo si applica alle seguenti operazioni:
fuori campo IVA per mancanza del presupposto oggettivo e soggettivo art.2,3,4,5,7 del Dpr.633/72, territoriale art. da 7 a 7 Septies Dpr 633/42
escluse da IVA Art.15 riaddebito spese in nome e per conto, interessi di mora, etc.
esenti da IVA Art.10
Non Imponibili Art.8 Lett.C esportazioni, servizi internazionali, cessioni e esportatori abituali
Effettuate da soggetti in regime di vantaggio o forfettario.
L’imposta di bollo sulle fatture va assolta:
Entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre per il primo, terzo e quanto trimestre (rispettivamente 31.05, 30.11 e 28.02);
Entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del secondo trimestre (entro 30.09).
RIEPILOGO SCADENZE
(*) SE L’IMPORTO DEL PRIMO TRIMESTRE È INFERIORE A € 5000, IL VERSAMENTO SLITTA AL 30 SETTEMBRE
(**) SE L’IMPORTO DEL PRIMO E SECONDO TRIMESTRE È INFERIORE A € 5000, IL VERSAMENTO SLITTA AL 30 NOVEMBRE.
I codici tributo da utilizzare sono:
Il pagamento del tributo può avvenire con modello F24 oppure tramite servizio specifico disponibile.
Questo articolo è stato realizzato con il supporto di intelligenza artificiale e revisionato da un professionista di Spazio Fiscale Srl-Stp.