Hai ricevuto una prenotazione da Booking, Airbnb, Expedia, etc.: sai chi deve emettere la fattura e per quale importo?
Negli ultimi anni, la crescita esponenziale delle prenotazioni online attraverso le piattaforme di intermediazione come Booking e Airbnb, ha introdotto maggiori complessità nella fatturazione e nella gestione contabile per host e gestori di strutture ricettive.
È fondamentale comprendere chi deve emettere il documento fiscale e per quale importo per essere in regola con il fisco italiano.
Il principio chiave da tenere in mente è: emette la fattura (o la ricevuta) il soggetto che eroga il servizio, cioè la struttura ricettiva o l’host.
La prenotazione, sebbene facilitata dalla piattaforma, è a tutti gli effetti un accordo legale tra la struttura ricettiva e il proprio ospite. La piattaforma agisce solo come intermediario tra i due soggetti.
Di conseguenza, per la struttura, scaturisce sempre l’obbligo di emettere una fattura al termine del soggiorno. Anche se l’ospite ha pagato tramite l’intermediario.
L’importo da fatturare al cliente è il totale della prenotazione, sia nel caso in cui il cliente ha pagato direttamente in struttura, sia nel caso in cui il pagamento è stato effettuato nella piattaforma e l’intermediario ha già sottratto la commissione prima di inviare l’importo che spetta.
Sarà poi compito dell’intermediario a fatturare le commissioni trattenute alla struttura.
Esempio:
Naturalmente in base a che regime fiscale si trova la struttura (ordinario, semplificato, forfettario) si applicherà l’iva o l’esclusione/esenzione, come da normativa.
Oltre all’importo del soggiorno, nella fattura dovrà comparire anche la tassa di soggiorno, calcolata in base al numero di persone e al numero di notti trascorse presso la struttura.
È importante precisare che, anche se la tassa di soggiorno può essere indicata nella piattaforma di prenotazione nell’importo totale da pagare, non sarà quest’ultima ad incassarla, ma spetta sempre alla struttura ricettiva. La quale è tenuta a riscuoterla dai clienti e a versarla al comune competente, secondo le modalità e le scadenze stabilite dal regolamento comunale.
La tassa di soggiorno non costituisce un ricavo per la struttura e non è soggetta ad IVA, ma deve essere comunque evidenziata separatamente nella fattura o ricevuta.
Questo articolo è stato realizzato con il supporto di intelligenza artificiale e revisionato da un professionista di Spazio Fiscale Srl-Stp.