Visto di conformità per l'utilizzo in compensazione di crediti erariali superiori a 5.000€
La compensazione di crediti erariali avviene liberamente fino alla soglia di euro 5.000, sopra tale soglia la compensazione è ammessa solo dopo il decorso del decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione redditi o IRAP, dal quale emergono i suddetti crediti.
È inoltre obbligatoria l’apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (es. dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro), con i seguenti casi di esonero:
beneficiando del regime premiale ISA (voto almeno pari ad 8 annualità in corso o 8,5 sulla base della media dei valori di affidabilità ottenuti anno in corso e precedente):
Il Decreto semplificazione adempimenti (D.Lgs 08/01/2024 n. 1) ha previsto le seguenti novità, innalzando le soglie di esonero per apposizione visto di conformità, sempre in relazione ai contribuenti che soddisfano determinati requisiti di affidabilità fiscale (ISA):