La normativa sui beni significativi incide direttamente sui costi delle ristrutturazioni: conoscere le regole IVA è fondamentale per committenti e professionisti
I “beni significativi” sono beni che, forniti negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici a prevalente uso abitativo, hanno un valore “significativo” sulla prestazione complessiva e possono quindi godere dell’aliquota agevolata al 10%.
Secondo il D.M. 29 dicembre 1999, sono considerati “beni significativi”:
1. Ascensori e montacarichi
2. Infissi esterni
3. Caldaie
4. Video citofoni
5. Apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
6. Sanitari e rubinetteria da bagno
7. Impianti di sicurezza (es. antifurti)
L’IVA al 10% si applica solo fino a concorrenza del valore della manodopera e degli altri beni non significativi; l’eventuale eccedenza sul valore del bene significativo è soggetta all’IVA ordinaria al 22%.
Nell’emissione della fattura il fornitore deve indicare in modo chiaro:
Questo per garantire trasparenza fiscale ed evitare contestazioni in caso di controlli.
Facciamo un esempio, immaginiamo una ristrutturazione che include:
MANODOPERA E MATERIALI (NON SIGNIFICATIVI): € 4.000
FORNITURA DI UNA CALDAIA (BENE SIGNIFICATIVO): € 6.000
TOTALE € 10.000
APPLICAZIONE DELL’IVA:
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