BENI SIGNIFICATIVI

La normativa sui beni significativi incide direttamente sui costi delle ristrutturazioni: conoscere le regole IVA è fondamentale per committenti e professionisti

 

 

I “beni significativi” sono beni che, forniti negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici a prevalente uso abitativo, hanno un valore “significativo” sulla prestazione complessiva e possono quindi godere dell’aliquota agevolata al 10%.

Secondo il D.M. 29 dicembre 1999, sono considerati “beni significativi”:

1.      Ascensori e montacarichi

2.      Infissi esterni

3.      Caldaie

4.      Video citofoni

5.      Apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria

6.      Sanitari e rubinetteria da bagno

7.      Impianti di sicurezza (es. antifurti)


L’IVA al 10% si applica solo fino a concorrenza del valore della manodopera e degli altri beni non significativi; l’eventuale eccedenza sul valore del bene significativo è soggetta all’IVA ordinaria al 22%.

Nell’emissione della fattura il fornitore deve indicare in modo chiaro:

  • La distinzione tra prestazione di servizi e beni
  • Il valore attribuito al bene significativo
  • Il calcolo della parte soggetta al 10% e quella al 22%

Questo per garantire trasparenza fiscale ed evitare contestazioni in caso di controlli.

Facciamo un esempio, immaginiamo una ristrutturazione che include:

MANODOPERA E MATERIALI (NON SIGNIFICATIVI):   € 4.000

FORNITURA DI UNA CALDAIA (BENE SIGNIFICATIVO):    € 6.000

TOTALE    € 10.000

 

APPLICAZIONE DELL’IVA:

  • su € 4.000 della manodopera e materiali (non significativi) → IVA al 10%
  •  su € 4.000 della caldaia → IVA al 10%
  • su € 2.000 rimanenti della caldaia → IVA al 22%

 

 Questo articolo è stato realizzato con il supporto di intelligenza artificiale e revisionato da un professionista di Spazio Fiscale Srl-Stp.

  


Per saperne di più

Sofia Purziani di Spazio Fiscale Srl-Stp

071 659628


 

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