L’acconto IVA è un versamento anticipato da effettuare entro il 27 dicembre, calcolato con metodi diversi a scelta del contribuente.
L'acconto IVA è un versamento anticipato dell'imposta sul valore aggiunto che deve essere effettuato entro il 27 dicembre di ciascun anno.
Questo obbligo è stato introdotto dall'art. 6, commi 2-5-ter, della Legge 29 dicembre 1990, n. 405 e rappresenta un anticipo sull'IVA dovuta per l'ultimo periodo di riferimento dell'anno (mese di dicembre per i contribuenti mensili o quarto trimestre per i contribuenti trimestrali).
Sono obbligati al versamento dell'acconto IVA tutti i soggetti passivi che effettuano liquidazioni e versamenti periodici dell'imposta. Tuttavia, esistono alcune categorie di contribuenti esonerati da questo obbligo:
Inoltre, l'acconto va versato solo se di importo non inferiore a 103,29 euro.
Per determinare l'importo dell'acconto IVA, il contribuente può scegliere tra tre diverse metodologie di calcolo, optando per quella più conveniente:
L'acconto è pari all'88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per l'ultimo periodo dell'anno precedente.
La base di calcolo, su cui applicare la percentuale dell'88%, è rappresentata dal debito d'imposta risultante:
Per i soggetti in regime di "Split payment", l'acconto è calcolato tenendo conto di quanto dichiarato per l'anno precedente.
Con questo metodo, l'acconto è pari all'88% dell'IVA che si prevede di dover versare:
Il dato previsionale deve essere considerato al netto dell'eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente. Questo metodo permette di pagare l'acconto su quanto effettivamente si presume di dover versare, ma comporta il rischio di commettere errori nella stima e quindi di effettuare un versamento insufficiente, con conseguenti sanzioni.
Questo metodo considera le operazioni effettuate fino al 20 dicembre. L'acconto è pari al 100% dell'importo risultante da un'apposita liquidazione che tiene conto dell'IVA relativa a:
I contribuenti che variano la periodicità di versamento (da mensile a trimestrale o viceversa) utilizzano un metodo proporzionale, rapportando il debito precedente alla diversa periodicità.
Il versamento dell'acconto IVA deve essere effettuato entro il 27 dicembre di ciascun anno utilizzando il modello F24.
Nella delega di pagamento, gli importi devono essere arrotondati secondo le regole generali dell'arrotondamento dell'euro, indicando due cifre decimali anche se pari a zero.
Se il 27 dicembre cade di sabato o in un giorno festivo, la scadenza di versamento è spostata al primo giorno lavorativo successivo, in base all'art. 18 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Con il Provvedimento del 12 dicembre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che gli intermediari (banche convenzionate, uffici postali, agenti della riscossione e istituti di pagamento) devono riversare all'Erario le somme riscosse a titolo di acconto IVA non oltre le ore 14:50 del 31 dicembre in Banca d'Italia.
In caso di omesso o insufficiente versamento dell'acconto IVA, è prevista una sanzione del 25% dell'importo non versato (a partire dal 1° settembre 2024), oltre agli interessi nella misura legale. Tuttavia, secondo la Cassazione (sentenza n. 4145 del 21 febbraio 2014), non è sanzionabile l'omesso o tardivo versamento dell'acconto IVA se la dichiarazione annuale presenta un credito.
È possibile regolarizzare eventuali irregolarità nel versamento dell'acconto IVA mediante l'istituto del ravvedimento operoso, che consente di ridurre le sanzioni in base al tempo trascorso dalla violazione.
Questo articolo è stato realizzato con il supporto di intelligenza artificiale e revisionato da un professionista di Spazio Fiscale Srl-Stp.