E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 105/2022.
In sintesi le novità riguardano:
Finalmente anche i padri hanno un loro congedo di 10 giorni non frazionabili a ore, da godere a partire dai 2 mesi prima del parto fino al 5° mese dopo il parto.
Il congedo diventa obbligatorio per i padri naturali, adottivi o affidatari. Per i parti gemellari i giorni diventano 20.
Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo da parte del datore di lavoro è sanzionabile (da € 516,00 a € 2.582,00).
In caso di genitore solo è stata incrementata da 10 a 11 mesi la durata del congedo.
Salgono da 6 a 9 mesi il congedo coperto da indennità al 30% (es. maternità facoltativa), almeno 3 mesi a genitore (esempio);
L’età del bambino entro il quale è possibile usufruire del congedo sale da 6 a 12 anni;
Viene prevista l’indennità di maternità per le lavoratrici autonome e le libere professioniste anche per i periodi di astensione anticipata per gravidanza a rischio.
Dove ci sono accordi stipulati per lo smart working, il datore di lavoro deve dare priorità alle lavoratrici e lavoratori con figli minori di anni 12 o con figli con disabilità.
Il recepimento della direttiva europea è il primo passo di un percorso intrapreso per una conciliazione tra i tempi della vita lavorativa e quelli dedicati alla vita familiare e per una più equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne.