TUTELA DEL LAVORO E CRISI AZIENDALI

Gestione Separata, Riders e DIS-COLL sono le principali novità.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 101 del 3 settembre 2019 che contiene disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali.

Riepiloghiamo di seguito le principali novità.

 

1. GESTIONE SEPARATA

Ai soggetti iscritti al fondo pensionistico Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, spetterà:

  • l’indennità giornaliera di malattia,
  • l’indennità di degenza ospedaliera,
  • il congedo di maternità e
  • il congedo parentale

a condizione che, nei loro confronti, risulti attribuita una mensilità della contribuzione dovuta alla predetta gestione separata nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell’evento o dell’inizio del periodo indennizzabile.

 

2. RIDERS

Vengono fissati i livelli minimi di tutela cui hanno diritto i lavoratori impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili, anche attraverso piattaforme digitali (c.d. riders).
I lavoratori che operano al di fuori di un rapporto di lavoro subordinato hanno diritto:

  • ad essere retribuiti in base alle consegne effettuate purché in misura non prevalente;
  • alla retribuzione a base oraria, a condizione che, per ciascuna ora lavorativa, il rider accetti almeno una chiamata.

È in ogni caso obbligatoria la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il cui premio e? determinato in base al tasso di rischio corrispondente all’attività svolta.
Le misure avranno valenza dopo 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

 

3. DIS-COLL

I lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa potranno fruire della DIS-COLL, in caso di perdita involontaria della propria occupazione.
L'importante è che risulti essere stato versato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento, almeno 1 mese di contribuzione.

 

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