Nuove indicazioni dell'Ispettorato nazionale del lavoro sul controllo a distanza dei lavoratori
La circolare n.5 del 19 febbraio 2018 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha completamente rivoluzionato l’ambito delle richieste di autorizzazione per l’installazione di impianti di videosorveglianza.
Prima di svelarvi queste importanti variazioni facciamo un passo indietro.
Per avere un impianto di videosorveglianza all’interno della propria attività (in presenza di lavoratori dipendenti) è necessario effettuare una richiesta preventiva all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente.
Ricordiamo, infatti, che nel caso in cui un'attività venga sorpresa alternativamente con un sistema non autorizzato (anche se spento) o con delle telecamere finte può essere punita con:
un'ammenda da euro 154 a euro 1.549 (può arrivare fino al quintuplo);
l’arresto da 15 giorni a 1 anno.
Se, invece, tramite l’installazione (anche autorizzata) si violi la normativa sui controlli a distanza del lavoratore (vedi sentenza Corte di Cassazione n°4564/2018) oppure la privacy del dipendente la conseguenza potrebbe essere:
una causa giudiziaria.
Quindi, per evitare di incappare in una di queste spinose situazioni è necessario richiedere un'adeguata autorizzazione preventiva che, però, fino ad alcuni mesi fa era estremamente complicata da presentare.
La circolare n.5 introduce delle facilitazioni sia per la realizzazione della domanda che per la presentazione dell'autorizzazione. Vediamo quali:
realizzazione > rispetto al passato, non sarà più obbligatorio presentare ad esempio la planimetria del luogo in cui installare le telecamere oppure le relazioni tecniche dettagliate degli installatori delle stesse;
Pensiamo noi alla preparazione di tutti gli adempimenti obbligatori per ottenere l’autorizzazione, nello specifico:
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