Rispondiamo a due dei più classici quesiti sul tema rifornimento carburanti e fattura elettronica.
1) Sono il gestore di un distributore di carburante: sono obbligato ad emettere fattura per ogni singolo rifornimento effettuato da uno stesso soggetto? In più, indicare la targa del veicolo è ancora obbligatorio?
Assolutamento no!
Dall' 1/1/2019 è scomparsa la carta carburanti ed esiste solo la fattura elettronica per dedurre il costo e recuperare l'IVA.
L'e-fattura può essere emessa:
oppure
Invece, per quanto riguarda il numero di targa l'Agenzia delle Entrate ha ribadito più volte che non è più un dato obbligatorio da indicare nella fattura.
2) Se il gestore non è attrezzato telematicamente o è assente al momento del rifornimento, come mi comporto?
Nel caso in cui il gestore non ha a disposizione i mezzi elettronici adeguati, o se non si è potuto - o voluto - aderire alle alternative modalità di ricezione del documento fiscale (come ad es. attivazione di App e/o sistemi che consentono - previa registrazione - di far recapitare l'e-fattura direttamente nella propria area riservata sul sito dell'AE e sulla piattoforma del proprio software di gestione dell'e-fatture), per sopperire alla mancata emisione dell'e-fattura esiste anche un'altra modalità ammessa dal Fisco: l'autofattura.
Questo significa che quando l'esercente non può rilasciare la fattura elettronica è possibile sanare questa mancanza con l'emissione di un'autofattura prodotta da chi, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, ha acquistato carburante senza aver ricevuto il previsto documento nei termini di legge.
In altre parole, è consentito auto-fatturare elettronicamente l'operazione di acquisto carburante non fatturato (pagato però con strumenti tracciati) entro 4 mesi dalla data del mancato rilascio del documento.