RIAPERTA LA RATEAZIONE EQUITALIA

I contribuenti che alla data del 30 giugno 2016 sono decaduti dal beneficio della rateazione con Equitalia, possono chiedere una nuova dilazione di pagamento delle somme non ancora versate, senza avere l'obbligo di pagare integralmente le rate scadute all'atto della domanda.

La richiesta di riammissione deve essere fatta improrogabilmente entro e non oltre il 20 ottobre 2016 . Le dilazioni scadute che possono essere ammesse alla rimessione in termini sono :

  • quelle concesse fino al 21 / 10 / 2015, con 8 rate scadute ;
  • quelle concesse dopo il 22 / 10 / 2015, con 5 rate scadute.

Una volta riammesso il contribuente decadrà nuovamente in caso di mancato pagamento di 2 rate , anche non consecutive.

 

 

 

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