FONDO PERDUTO SOSTEGNI BIS: COSA DEVI SAPERE

Regole, tempistiche e tutorial per presentare domanda di contributo a fondo perduto ‘alternativo’ a quello automatico previsto dal Dl Sostegni bis.

 

Dal 5 luglio è possibile inoltrare le richieste di contributo a fondo perduto ‘alternativo’ sul portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate. Il richiedente può scegliere tra accredito su conto o riconoscimento di credito d’imposta compensabile con F24.

Possiamo distinguere due tipologie di beneficiari del bonus: 

  • Chi ha richiesto il contributo del decreto Sostegni (Dl 41/2021)
    Questi soggetti presentano domanda solo se vogliono chiedere il nuovo indennizzo basato sul calo di fatturato fra il primo aprile 2020 e il 31 marzo 2021. Siccome presentano domanda dopo aver già ricevuto automaticamente il contributo analogo al precedente (sul medesimo Iban dal 16 giugno), riceveranno solo la differenza (integrazione);
     
  • Chi non ha richiesto il contributo del decreto Sostegni (Dl 41/2021)
    Questi soggetti, che non rientravano nella platea oppure pur rientrandoci non l'avevano richiesto, presentano domanda per il nuovo contributo ‘alternativo’ del Sostegni bis, che sarà parametrato al calo medio mensile di fatturato dei 12 mesi seguenti al primo aprile 2020, calibrato su nuove e più alte aliquote.

Entriamo ora un po' più nel dettaglio del contributo a fondo perduto alternativo del decreto Sostegni bis (Dl 73/2021).


Per saperne di più
Raika Traini di Spazio Fiscale srl
071 659628


♦ CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA

Il contributo a fondo perduto ‘alternativo’ spetta a fronte di una perdita di fatturato pari ad almeno il 30% calcolata sull’anno pandemico (1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 vs 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020). 

Questo contributo ‘alternativo’ al contributo del decreto Sostegni (Dl 41/2021) può dunque essere chiesto:

  1. da chi ha già preso il ristoro del decreto Sostegni,
  2. da chi non rientrava nel precedente requisito
  3. da chi rientrava ma non aveva presentato domanda.

Scarica: Guida “I Contributi a fondo perduto del decreto Sostegni bis”


COME CALCOLARE IL CONTRIBUTO

Per calcolare il contributo spettante, si moltiplica la differenza tra le due medie mensili per una percentuale che varia a seconda che il richiedente abbia già ottenuto o meno il contributo automatico e in base alla fascia di ricavi 2019:

  • chi ha già beneficiato del contributo automatico → percentuali dal 60% (fino a 100mila euro di ricavi) al 20% (tra 5 e a 10 milioni di euro);
     
  • chi non ha beneficiato del contributo automatico → percentuali dal 90% al 30%, passando dalle percentuali intermedie del 70%, 50% e 40%.

Scarica: Modello di Domanda e Istruzioni alla Compilazione


COME PRESENTARE LA DOMANDA

L’accesso alla procedura va effettuato attraverso il portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle entrate, utilizzando le proprie credenziali (SPID; CIE; CNS). È possibile anche delegare un intermediario.

La presentazione della domanda telematica per il contributo a fondo perduto ‘alternativo’ presenta diversi passaggi e proprio per questo l’Agenzia delle Entrate ha redatto una pratica Guida che accompagna il richiedente passo dopo passo nella procedura.
 


Scarica: Guida presentazione della domanda telematica (pag.21-27)


 ♦ QUANDO INVIARE LA DOMANDA

Le richieste di contributo a fondo perduto ‘alternativo’ si possono inviare dal 5 luglio al 2 settembre 2021 per via telematica, con credenziali personali attraverso il portale Fatture e Corrispettivi. 

Per chi utilizza, invece, i canali telematici Entratel/Fisconline l’istanza si inoltra dal 7 luglio, anche tramite delegati.

In caso di errore, sarà possibile presentare una nuova domanda entro il 02/09/2021. 

 

PRECISAZIONI FINALI

  1. I soggetti che hanno attivato la partita Iva tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2021 devono conteggiare il fatturato e i corrispettivi relativi a operazioni eseguite a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di attivazione della partita Iva;
     
  2. se in base alla domanda presentata non spetta un’integrazione ma anzi ci sarebbe una differenza da restituire, il Fisco si limita a scartare la domanda (quindi, il soggetto non dovrà restituire la parte eventuale in eccedenza);
     
  3. nessun contributo alternativo compete:
    • ai soggetti che hanno aperto partita Iva nel 2021;
    • ai soggetti la cui attività risulti cessata al 26 maggio 2021;
       
  4. nulla è previsto, in senso assoluto, per coloro che hanno aperto dopo il 23 marzo 2021, i quali – proprio perché titolari di una partita Iva successiva alla data di entrata in vigore del Sostegni (Dl 41/2021) – non hanno potuto beneficiare del contributo “minimo garantito” per le neo-attività e non potranno beneficiare nemmeno del contributo alternativo mancando la base di calcolo per il calo medio mensile richiesto.

Per saperne di più
Raika Traini di Spazio Fiscale srl
071 659628


 

Download

Vuoi restare sempre aggiornato sulle ultime novità?