Il periodo di comporto tutela il lavoratore assente per malattia o infortunio, garantendogli la conservazione del posto per un tempo stabilito dal contratto collettivo.
Il periodo di comporto è il periodo durante il quale un lavoratore assente per malattia o infortunio ha diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro.
La durata di tale periodo è disciplinata dalla contrattazione collettiva, che può prevedere due ipotesi:
1. COMPORTO SECCO, ovvero il termine della conservazione del posto scaturisce con un’unica malattia di lunga durata
2. COMPORTO PER SOMMATORIA, il termine della conservazione del posto scaturisce dalla sommatoria di più malattie in un lasso di tempo stabilito dal contratto stesso.
Il datore di lavoro non può licenziare un dipendente assente per malattia o per infortunio prima della scadenza del periodo di comporto.
Quasi tutti i contrati collettivi prevedono che alla fine del periodo di comporto il dipendente può richiedere un periodo di aspettativa non retribuita, gli stessi possono prevedere anche l’esclusione di alcune malattie dal conteggio del periodo di comporto, riportiamo alcuni esempi: malattie e infortuni imputabili al datore di lavoro per violazioni relative alle norme di sicurezza, malattie oncologiche o ricoveri di lunga durata.
La comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro deve essere tempestiva perché se la comunicazione viene inviata dopo un lasso di tempo eccessivamente lungo si può ritenere che il datore di lavoro abbia rinunciato al diritto di interrompere il contratto di lavoro in essere.
Il Datore di lavoro non è obbligato a recedere dal rapporto di lavoro può decidere di attendere il rientro del lavoratore.
Il Datore di lavoro che recede dal contratto di lavoro per il superamento del periodo di comporto è tenuto a corrispondere al lavoratore l’indennità sostitutiva di mancato preavviso.
Di seguito riportiamo alcuni esempi di durata del periodo di comporto di alcuni CCNL:
CCNL Terziario Confcommercio: diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare.
CCNL Metalmeccanici artigiani: in caso di unica malattia continuativa il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi, in caso di più malattie il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per 10 mesi nell’arco dei 24 mesi precedenti.
CCNL Studi Professionali: diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare.