PERDITE SU CREDITI: DEDUCIBILITÀ FISCALE E RECUPERO DELL’IVA

In tempi di crescente incertezza economica, la corretta gestione delle perdite su crediti diventa un elemento strategico per tutelare liquidità e stabilità fiscale delle imprese.

 

 

Nel contesto economico attuale, caratterizzato da ritardi nei pagamenti e da un crescente rischio di insolvenza, la gestione delle perdite su crediti assume un ruolo cruciale per imprese e professionisti.

La normativa fiscale italiana consente, in determinate circostanze, sia la deducibilità delle perdite ai fini delle imposte dirette, sia il recupero dell’IVA non incassata. Tuttavia, la disciplina è complessa e soggetta a requisiti stringenti.

Analizziamo i principali aspetti da considerare:

 

1.    LA DEDUCIBILITÀ FISCALE DELLE PERDITE SU CREDITI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L’art. 101, comma 5 del TUIR (DPR 917/1986) stabilisce che le perdite su crediti sono deducibili dal reddito d’impresa quando:

  • il credito è definitivamente inesigibile;
  • la perdita risulta da elementi certi e precisi.

 

CASI DI DEDUCIBILITÀ AUTOMATICA

Non è necessario dimostrare l’inesigibilità con ulteriori documenti quando:

  • Il debitore è assoggettato a procedure concorsuali (es. fallimento, liquidazione giudiziale, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa);
  • Il credito è di modesta entità (fino a 2.500 euro per le PMI e fino a 5.000 euro per le altre imprese) e sono trascorsi 6 mesi dalla scadenza del pagamento (art. 101, co. 5-bis TUIR);
  • È stato stipulato un accordo transattivo con rinuncia parziale o totale del credito.

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

  • Copia del bilancio o scritture contabili con evidenza della perdita;
  • Documentazione della procedura concorsuale o dell’azione legale intrapresa;
  • Copia dell’accordo transattivo, se applicabile.

 

2.    RECUPERO DELL’IVA SU CREDITI NON RISCOSSI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L’art. 26, comma 2 del DPR 633/1972 consente di recuperare l’IVA versata ma non incassata a causa dell’insolvenza del cliente, mediante nota di variazione in diminuzione.

 

QUANDO È POSSIBILE EMETTERE LA NOTA DI CREDITO IVA

  • Quando il cliente è assoggettato a procedure concorsuali (fallimento, concordato, liquidazione, ecc.);
  • In caso di accertata inesigibilità del credito, anche senza procedure concorsuali, trascorsi 12 mesi dalla scadenza della fattura.

Dal 1° gennaio 2021, a seguito del DL 83/2021, è ammesso il recupero dell’IVA anche nei casi di procedure minori o chiusura senza attivo, purché l’insolvenza sia definitiva.

 

TERMINI PER L’EMISSIONE DELLA NOTA DI VARIAZIONE

  • Entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA dell’anno in cui si verifica l’evento che rende il credito inesigibile (es. sentenza di fallimento);
  • O, in caso di credito scaduto, non oltre il termine di 5 anni dalla data della fattura, salvo interruzioni del termine per atti giudiziari.

 

REQUISITI FORMALI

  • Emissione della nota di variazione IVA;
  • Annotazione nel registro delle fatture emesse;
  • Conservazione della documentazione comprovante l’inesigibilità.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.    ATTENZIONE AI CONTROLLI

Il recupero dell’IVA e la deduzione della perdita sono spesso oggetto di verifiche fiscali. Per evitare contestazioni, è fondamentale:

  • Tenere traccia dettagliata degli incassi;
  • Conservare tutta la corrispondenza e le comunicazioni con il debitore;
  • Documentare in modo chiaro ogni passaggio che dimostri l’inesigibilità del credito.

 

4.    CONCLUSIONE

 

Gestire correttamente le perdite su crediti permette alle imprese di alleggerire il carico fiscale e recuperare l’IVA versata senza corrispettivo. Tuttavia, è essenziale agire con tempestività e precisione, rispettando tutti gli obblighi documentali e le scadenze previste.

 


Per saperne di più

Lucia Ventura di Spazio Fiscale Srl-Stp

071 659628


 

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