Nel contesto economico attuale, caratterizzato da ritardi nei pagamenti e da un crescente rischio di insolvenza, la gestione delle perdite su crediti assume un ruolo cruciale per imprese e professionisti.
La normativa fiscale italiana consente, in determinate circostanze, sia la deducibilità delle perdite ai fini delle imposte dirette, sia il recupero dell’IVA non incassata. Tuttavia, la disciplina è complessa e soggetta a requisiti stringenti.
Analizziamo i principali aspetti da considerare:
1. LA DEDUCIBILITÀ FISCALE DELLE PERDITE SU CREDITI
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L’art. 101, comma 5 del TUIR (DPR 917/1986) stabilisce che le perdite su crediti sono deducibili dal reddito d’impresa quando:
- il credito è definitivamente inesigibile;
- la perdita risulta da elementi certi e precisi.
CASI DI DEDUCIBILITÀ AUTOMATICA
Non è necessario dimostrare l’inesigibilità con ulteriori documenti quando:
- Il debitore è assoggettato a procedure concorsuali (es. fallimento, liquidazione giudiziale, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa);
- Il credito è di modesta entità (fino a 2.500 euro per le PMI e fino a 5.000 euro per le altre imprese) e sono trascorsi 6 mesi dalla scadenza del pagamento (art. 101, co. 5-bis TUIR);
- È stato stipulato un accordo transattivo con rinuncia parziale o totale del credito.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
- Copia del bilancio o scritture contabili con evidenza della perdita;
- Documentazione della procedura concorsuale o dell’azione legale intrapresa;
- Copia dell’accordo transattivo, se applicabile.
2. RECUPERO DELL’IVA SU CREDITI NON RISCOSSI
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L’art. 26, comma 2 del DPR 633/1972 consente di recuperare l’IVA versata ma non incassata a causa dell’insolvenza del cliente, mediante nota di variazione in diminuzione.
QUANDO È POSSIBILE EMETTERE LA NOTA DI CREDITO IVA
- Quando il cliente è assoggettato a procedure concorsuali (fallimento, concordato, liquidazione, ecc.);
- In caso di accertata inesigibilità del credito, anche senza procedure concorsuali, trascorsi 12 mesi dalla scadenza della fattura.
Dal 1° gennaio 2021, a seguito del DL 83/2021, è ammesso il recupero dell’IVA anche nei casi di procedure minori o chiusura senza attivo, purché l’insolvenza sia definitiva.
TERMINI PER L’EMISSIONE DELLA NOTA DI VARIAZIONE
- Entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA dell’anno in cui si verifica l’evento che rende il credito inesigibile (es. sentenza di fallimento);
- O, in caso di credito scaduto, non oltre il termine di 5 anni dalla data della fattura, salvo interruzioni del termine per atti giudiziari.
REQUISITI FORMALI
- Emissione della nota di variazione IVA;
- Annotazione nel registro delle fatture emesse;
- Conservazione della documentazione comprovante l’inesigibilità.
3. ATTENZIONE AI CONTROLLI
Il recupero dell’IVA e la deduzione della perdita sono spesso oggetto di verifiche fiscali. Per evitare contestazioni, è fondamentale:
- Tenere traccia dettagliata degli incassi;
- Conservare tutta la corrispondenza e le comunicazioni con il debitore;
- Documentare in modo chiaro ogni passaggio che dimostri l’inesigibilità del credito.
4. CONCLUSIONE
Gestire correttamente le perdite su crediti permette alle imprese di alleggerire il carico fiscale e recuperare l’IVA versata senza corrispettivo. Tuttavia, è essenziale agire con tempestività e precisione, rispettando tutti gli obblighi documentali e le scadenze previste.
Per saperne di più
071 659628