PEC OBBLIGATORIA PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

Sanzioni e sospensioni per chi non è in regola entro il 01/10/2020.

 

 Lo prevede l'art. 37 del D.L. Semplificazioni varato dal governo il 16 luglio. 

Il decreto mira a dotare tutti gli italiani di un domicilio digitale per i rapporti con la pubblica amministrazione e un identificativo unico per accedere ai servizi di pubblica utilità anche di gestori privati. 

Dal 28 febbraio 2021, per identificare i cittadini che accedono ai loro servizi online, le pubbliche amministrazioni utilizzeranno solo la carta di identità elettronica oppure lo SPID (Sistema pubblico di identità digitale), identificativo rilasciato da enti accreditati. Le amministrazioni che arrivano in ritardo al 28/2 perdono un 30% della retribuzione di risultato. Per medici e farmacisti non in regola l'urgenza è quella di adeguarsi quanto prima.

 

♦ OBBLIGHI PER PROFESSIONISTI E IMPRESE

⇒   PER I PROFESSIONISTI  

Tutti gli iscritti ad Albo ad oggi devono aver comunicato la Pec all'Ordine.

Chi non lo ha fatto va diffidato dall'Ordine stesso ad adempiere entro 30 giorni e, se non ottempera, il Collegio dovrà sospenderlo dall'Albo fino alla comunicazione dello stesso domicilio digitale. Rischiano il commissariamento gli ordini che non pubblicano l'elenco "riservato" (consultabile solo online dalle Pa) con gli identificativi degli iscritti e la relativa Pec, o si rifiutano di comunicarne i dati o di girare gli stessi dati all'indice nazionale Ini-Pec degli indirizzi di posta certificata degli iscritti. Una nota della Federazione degli Ordini dei farmacisti firmata richiama l'attenzione di tutti gli Ordini sulla necessità di inviare tempestivamente la diffida agli iscritti che non abbiano comunicato l'indirizzo Pec, segnalando che, in caso di mancato adempimento, si procederà alla sospensione dall'esercizio della professione fino alla comunicazione del domicilio digitale.

   PER LE IMPRESE 

Entro il 1° ottobre tutte le società dovranno comunicare al Registro delle imprese il proprio domicilio digitale - se non hanno già provveduto - pena sanzione fino a 2.064 euro. L'ufficio del Registro delle imprese irroga la sanzione ed assegna d'ufficio un nuovo domicilio digitale. 

Se rileva un domicilio digitale inattivo, il Registro Imprese chiede alla società di indicare un nuovo domicilio digitale entro 30 giorni e in caso di silenzio cancella l'indirizzo dal registro ed avvia procedura sanzionatoria.

⇒   SANZIONE O SOSPENSIONE?

L'ufficio del Registro imprese che riceve una domanda d'iscrizione di un'impresa individuale che non ha indicato il proprio domicilio digitale, non irroga subito la sanzione ma sospende la domanda in attesa che sia integrata con il domicilio digitale. 

Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non abbiano indicato al Registro imprese competente il proprio domicilio digitale devono farlo entro il 1° ottobre 2020 pena sanzione.

 

*** ATTENZIONE ***

È quindi opportuno verificare se l'indirizzo PEC sia attivo e provvedere giornalmente al controllo della posta in entrata, in quanto è diventato l'unico canale di ricezione per comunicazioni, pagamenti, cartelle etc. da parte di tutti gli enti (Agenzia Entrate, Camera di Commercio, INPS, INAIL, Comune, etc.).

 


 Per saperne di più:

Simona Argentati di Spazio Fiscale srl


 

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