AL VIA LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Dopo annunci e rinvii, la lotteria degli scontrini è partita il 1° febbraio.

 

La lotteria degli scontrini va abbinata non solo con il cashback (rimborso di una parte delle spese sostenute con mezzi tracciabili), ma anche con i corrispettivi telematici obbligatori dal 1° gennaio 2021 per tutti gli esercenti, salvo per alcune attività esonerate. Infatti, i rispettivi adempimenti sono strettamente correlati dall’utilizzo esclusivo di mezzi elettronici di pagamento.

Il beneficio della integrale esenzione fiscale dei premi eventualmente riscossi tramite la lotteria degli scontrini è un incentivo a farsi rilasciare lo scontrino; mentre l’avere subordinato la partecipazione alla lotteria ai soli pagamenti tracciabili, escludendo quelli in contanti e quelli misti, trova un elemento di forte stimolo e sviluppo nell’operazione cashback, caratterizzata dal rimborso in percentuale delle spese sostenute cashless. Sia la lotteria sia il cashback sono riservati a chi acquista fuori dall’esercizio di imprese, arti e professioni.

 

♦  CORRISPETTIVI TELEMATICI E LOTTERIA

Dal 1° gennaio è scattato per tutti gli esercenti al minuto, e a prescindere dal volume d’affari dichiarato, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. È terminata infatti il 31 dicembre 2020 la fase transitoria, con moratoria delle sanzioni, per gli operatori che non sono stati tenuti all’avvio del 1° luglio 2019, avendo dichiarato un volume d’affari per il periodo d’imposta 2018 inferiore a 400.000 euro. 

Il software utilizzato dagli esercenti deve essere stato adeguato a trasmettere i dati alla lotteria, al momento senza necessità di aggiornare il tracciato alla versione 7.0, utilizzabile dal 1° aprile 2021. L’ultima versione consente agli esercenti di gestire tutte le tipologie di operazioni commerciali, ad esempio sconti, acconti, pagamenti con ticket, buoni monouso/multiuso, ma non aggiunge nulla ai fini della lotteria degli scontrini.

Se gli strumenti tecnologici di cui si dispone (cioè Rt e server Rt) sono adeguati, si può segnalare ai clienti la possibilità di partecipare alla lotteria, esponendo un cartello con logo e indicazione di tale opzione. L’intero importo dell’acquisto va poi pagato con strumenti elettronici, annotandone sul documento commerciale l’uso assieme al codice lotteria generabile direttamente dall’acquirente semplicemente inserendo il proprio codice fiscale sul portale dedicato.

Non possono concorrere all’estrazione gli scontrini che certificano spese saldate in contanti, compresi i pagamenti misti (parte in contanti e parte tracciabili). Per esempio, il pagamento con ticket restaurant o carte regalo non costituisce una modalità elettronica, per cui è escluso.

 

 ♦ SCEGLIERE TRA LOTTERIA E DEDUZIONE

Altro aspetto da considerare è l’alternativa fra la presentazione della Tessera Sanitaria, che serve per la deducibilità dei costi, e il codice lotteria che consente di partecipare all’estrazione. Si deve scegliere quali spese far concorrere alla lotteria e di quale avvalersi ai fini del beneficio fiscale.

Numerosi sono perciò i “comportamenti” e gli “adempimenti” da realizzare sia lato esercente che lato acquirente: la loro conoscenza permette di ridurre i potenziali rischi di conflitto tra i due soggetti, tenuto conto che non seguire le indicazioni e le regole, soprattutto per gli operatori, li espone ad una possibile segnalazione dal 1° marzo 2021 sul portale della lotteria ed al loro inserimento nelle liste di professioniste ed imprese  a rischio evasione su cui si concentreranno i controlli di Entrate e Guardia di Finanza.

Fonte: “Il Sole 24 Ore”

 

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