“IO LAVORO”: IL NUOVO INCENTIVO OCCUPAZIONALE

L’ANPAL ha introdotto un nuovo incentivo di cui potranno usufruire i datori di lavoro privati che assumeranno stabilmente giovani e disoccupati. Ecco come funziona e cosa c’è da sapere.

 

 

Si chiama “IO Lavoro” il nuovo incentivo occupazionale istituito da ANPAL con il decreto n.44 del 6 febbraio 2020: un bonus di cui potranno usufruire i datori di lavoro privati, che assumeranno stabilmente giovani e disoccupati.

Questo nuovo incentivo si traduce in un esonero contributivo ai datori di lavoro privati fino al tetto massimo di 8.060 euro per un anno.

Il bonus andrà però soltanto alle aziende private che assumeranno stabilmente giovani di età compresa tra i 16 ed i 24 anni, oppure di età maggiore, da 25 anni in su, se disoccupati da almeno 6 mesi.

L'incentivo sarà cumulabile con altre misure già previste a sostegno dell’occupazione, come ad esempio quelle legate all’assunzione di percettori del Reddito di Cittadinanza.

Per usufruire del bonus, i datori di lavoro dovranno assumere con un contratto stabile, tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, giovani e disoccupati con i seguenti requisiti:

  1. Lavoratori di età compresa tra i 16 e i 24 anni;

  2. Lavoratori con 25 anni di età ed oltre, privi di impegno regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

  3. Persone che non abbiano avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro.

Inoltre il datore di lavoro deve assumere con una delle seguenti tipologie di contratto:

  • Contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;

  • Contratto di apprendistato professionalizzante.

Il bonus spetta anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine, o in caso di lavoro a tempo parziale. Sono invece esclusi i contratti intermittenti, le prestazioni occasionali e i contratti di lavoro domestico.

L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione. 

L’importo massimo è di € 8.060 su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.

In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.

L’incentivo può essere fruito, a pena decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2022 e solo qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto. Condizione, questa, non richiesta per i casi in cui il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a:

  • Dimissioni volontarie;

  • Invalidità;

  • Pensionamento per raggiunti limiti di età; 

  • Riduzione volontaria dell’orario di lavoro;

  • Licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

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