IMPRESE CON ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI

La mancata adozione di adeguati assetti organizzativi da parte degli amministratori di un'impresa in crisi costituisce una grave irregolarità

 

 

Fonte: Il Sole 24 ORE

Articolo 06 Maggio 2022

La mancata adozione di adeguati assetti organizzativi è più grave in un’impresa in condizioni di equilibrio economico finanziario piuttosto che già in crisi.

Lo sottolinea la Sezione specializzata per le imprese del tribunale di Cagliari con pronuncia del 19 gennaio, una delle poche sinora intervenuta in una materia assai dibattuta come il nuovo articolo 2086 del Codice civile, modificato dal Codice della crisi d’impresa nella limitata parte già in vigore. La norma, dedicata alla gestione d’impresa, impone all’imprenditore, sia in forma societaria sia collettiva, il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’attività, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e della perdita della continuità aziendale.

L’intervento dell’autorità giudiziaria, innescato da una segnalazione dei sindaci di una cooperativa, ha comportato innanzitutto la nomina di un ispettore giudiziario. Ed è stato in base alle sue segnalazioni che è emersa una realtà di estrema criticità, con, a valle, un’inerzia da parte della cooperativa nell’attività di recupero crediti come conseguenza dell’assenza di un monitoraggio delle posizioni delle controparti contrattuali con particolare attenzione alla loro solvibilità.

Ma soprattutto, a monte, l’ispezione ha permesso di evidenziare come l’impresa fosse priva di un adeguato assetto organizzativo, modellato sulle sue dimensioni: a essere presente infatti era solo un organigramma peraltro neppure aggiornato. Assenti invece un piano industriale e strategico a medio e lungo termine; inesistenti relazioni dell’organo amministrativo sull’andamento gestionale e sulla sua prevedibile evoluzione, neanche in occasione di sviluppo di nuovi investimenti.

Il tribunale allora ricorda che la mancata adozione di adeguati assetti organizzativi da parte degli amministratori di un’impresa in crisi costituisce una grave irregolarità che impone la revoca dell’organo amministrativo e la nomina di un amministratore giudiziario. A maggior ragione e anche più grave la mancata adozione in un’impresa non in crisi, perché “gli adeguati assetti, infatti, sono funzionali proprio ad evitare che l’impresa scivoli inconsapevolmente in una situazione di crisi o di perdita della continuità, consentendo all’organo amministrativo di percepire tempestivamente i segnali che preannunciano la crisi, consentendogli in tal modo di assumere le iniziative opportune”.

Una volta esplosa la crisi invece, puntualizza la pronuncia, sfuma la gravità della mancata adozione degli assetti e assume importanza l’individuazione degli strumenti più adatti a fronteggiarla. 

“In altri termini, la violazione dell’obbligazione di predisporre adeguati assetti è più grave quando la società non si trova in crisi, anche perché, del resto, proprio a tal fine essa ha le risorse anche economiche per predisporre con efficacia le misure organizzative, contabili e amministrative”.

Di fronte a questo scenario, il tribunale ha deciso di non procedere alla revoca degli amministratori, di nominare un amministratore giudiziario con il compito di recuperare i crediti inevasi e di vigilare sull’adozione entro 150 giorno di adeguate misure organizzative.

 

Fonte: Il Sole 24 ORE

Articolo 06 Maggio 2022


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