IL FISCO PIGNORERÀ I CONTI CORRENTI SENZA BISOGNO DEL GIUDICE

Dal 1 luglio il Fisco potrà ordinare a banche e datori di lavoro di versare direttamente all'Agenzia delle Entrate le somme pignorate sul conto o sulla busta paga del contribuente.

Dal 1 luglio 2017, come noto, allo scioglimento della società Equitalia, subentrerà, nell’attività di recupero coattivo dei crediti, un nuovo soggetto, ancora più forte per via dell’accentramento di poteri di accertamento-riscossione: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Per effetto del sostanziale accorpamento tra Equitalia e Agenzia delle Entrate, vi sarà un potenziamento della riscossione. Lo stesso ente che accerta i tributi dovuti:

  • dispone di tutti i dati del contribuente (conosce i crediti, la posizione lavorativa e i beni intestati);
  • procede automaticamente alla riscossione coattiva e all’eventuale esecuzione forzata.

La disponibilità da parte dell’Agenzia delle Entrate di tutti i dati relativi ai contribuenti (basti pensare all’Anagrafe tributaria) consentirà di accelerare e migliorare il recupero coattivo delle somme intimate (per esempio pignoramento del conto corrente, dello stipendio, dei beni immobili ecc.) saltando quella fase di esternalizzazione di informazioni propria dell’affidamento dei ruoli ad Equitalia che di fatto rallentava i tempi di riscossione.


Pignoramento presso terzi diretto (stipendio e conto corrente)
Grazie all’accesso all’Anagrafe Tributaria, il Fisco potrà individuare tempestivamente i conti correnti intestati al contribuente moroso, la sua posizione lavorativa, gli immobili di proprietà ecc.

In presenza di debiti tributari (avvisi di accertamento, cartelle di pagamento, intimazioni ecc.) l’Agenzia delle Entrate potrà facilmente ricorrere allo strumento più efficace di esecuzione forzata: il pignoramento presso terzi.

Più precisamente, il Fisco potrà pignorare i conti correnti e gli stipendi senza neppure doversi far autorizzare dal giudice, grazie alla particolare forma di pignoramento presso terzi (già utilizzata da Equitalia), denominato “Pignoramento presso terzi ex art. 72-bis DPR. 602/1973”.

Vediamo come funziona.

Limiti di pignoramento
Restano fermi, anche in caso di pignoramento di cui all’art. 72-bis, i limiti di pignoramento degli stipendi. In particolare, lo stipendio (e ogni altro credito da lavoro) potrà essere pignorato nei limiti di:

  • 1/10 per importi fino a 2.500 euro;
  • 1/7 per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro;
  • 1/5 per importi superiori a cinquemila euro.

Nel caso di accredito sul conto corrente dello stipendio o di altre voci legate al rapporto di lavoro, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all’ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.

 

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