IL DISTACCO DEI LAVORATORI - parte III

Con la codatorilità si realizza una condivisione nell'utilizzo delle prestazioni del personale dipendente.

La Corte di Cassazione ha riconosciuto il principio che, in particolari organizzazioni produttive, le obbligazioni di lavoro possano essere riconducibili a più di un datore di lavoro (Cass. Civile 29 novembre 2011 n. 25.270): con tale istituto è reale la possibilità dell’utilizzo congiunto delle prestazioni lavorative del dipendente. Le prestazioni possono essere rese a favore di uno o più tra i retisti, in modo condiviso, in base alle regole che sono state stabilite dai medesimi: la condivisione presuppone la messa in comune quantomeno del c.d. potere direttivo: pertanto in relazione al personale così impiegato, il potere direttivo potrà essere esercitato da ciascun imprenditore che partecipa al contratto di rete. Le regole sulla codatorilità stabilite nel contratto di rete sono valide esclusivamente nei rapporti interni tra retisti.

Di regola, salvo diverse condizioni stabilite dal contratto di rete le responsabilità fanno capo all’impresa che ha assunto il lavoratore, verso la quale egli è sempre legittimato ad agire per qualsiasi vicenda inerente il suo rapporto di lavoro.

In merito alla responsabilità passiva per i crediti di lavoro: se nulla viene stabilito nel contratto di rete si ha solidarietà passiva tra i codatori, essendo comunque ammesse eventuali limitazioni convenzionali al regime di responsabilità solidale dei retisti purchè annotate nel contratto di rete.

In merito ad eventuali responsabilità penali, civili e amministrative e conseguenti sanzioni occorrerà rifarsi ai contenuti del contratto di rete, in quanto non si configura automaticamente una solidarietà tra tutti i partecipanti al contratto (Circolare Min. Lavoro n°35/2013)

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