Quali imprese dal 1° luglio possono e quali non possono licenziare fino a ottobre o dicembre, con o senza ammortizzatori?
Da giovedì 1° luglio sono cambiate le regole per i licenziamenti in Italia, a seguito delle diverse normative in materia di risoluzioni dei rapporti di lavoro e ammortizzatori sociali.
In estrema sintesi, vediamo i punti salienti:
Lo stop ai licenziamenti è terminato il 30 giugno nell’industria e nell’edilizia e si protrae fino al 31 ottobre nel commercio, nei servizi e nell’artigianato (imprese che non hanno accesso alla CIG ordinaria).
Il nuovo Decreto Lavoro (dl 99/2021) inoltre:
In tutti questi casi, il divieto è indipendentemente dall’utilizzo o meno degli ammortizzatori sociali;
Per i settori edili e dell’industria (esclusi i tre settori sopra menzionati) non sono previste nuove settimane generalizzate di cassa COVID, ma ci sono ammortizzatori sociali aggiuntivi rispetto a quelli ordinari:
L’attivazione di questi ammortizzatori sociali aggiuntivi, comporta il divieto di licenziamento.
Il Sostegni bis, ha introdotto una nuova CIG destinata esclusivamente ai datori di lavoro che nel primo semestre 2021 hanno subito un calo di fatturato del 50% almeno rispetto all’analogo periodo del 2019, finalizzata però al mantenimento dei livelli occupazionali.
Sono in tutto 26 settimane utilizzabili entro il 31 dicembre 2021, con riduzione di orario massima dell’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall’accordo collettivo.
La riduzione complessiva dell’orario non può essere superiore al 90% nell’arco dell’intero periodo dell’accordo collettivo.
L’intesa fra le parti (imprese e sindacati) è pensata per le aziende che appartengono ai settori in cui dal 1° luglio sono sbloccati i licenziamenti. In pratica, c’è l’impegno da parte dei datori di lavoro ad utilizzare gli ammortizzatori sopra descritti per evitare i licenziamenti, anche senza una specifica previsione di legge.
Il pericolo è che le piccole aziende, senza una rappresentanza sindacale strutturata, potrebbero non seguire l’avviso comune.
Fonte: PMI.it