DICHIARAZIONI DI INTENTO

Le dichiarazioni di intento sono un passaggio cruciale per gli esportatori abituali, perché consentono di effettuare acquisti senza IVA ma richiedono una gestione rigorosa e conforme alle regole dell’Agenzia delle Entrate

 

 

Le dichiarazioni di intento rappresentano uno degli strumenti più importanti per le imprese esportatrici abituali. Consentono infatti di effettuare acquisti e importazioni senza applicazione dell’IVA, alleggerendo l’onere finanziario derivante dalla detrazione dell’imposta. Tuttavia, il loro corretto utilizzo è soggetto a una normativa precisa e a controlli sempre più puntuali da parte dell’Agenzia delle Entrate. Vediamo in sintesi cosa sono, chi può emetterle e quali adempimenti comportano.

 

COSA SONO LE DICHIARAZIONI DI INTENTO

Le dichiarazioni di intento sono comunicazioni che gli esportatori abituali inviano ai propri fornitori per segnalare la volontà di acquistare beni e servizi senza l’applicazione dell’IVA, in base a quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lett. c) del DPR 633/1972.

Queste operazioni, infatti, rientrano tra quelle non imponibili IVA. Tuttavia, per poter beneficiare di questo regime, è necessario rispettare limiti ben precisi e seguire una procedura telematica obbligatoria.

 

CHI PUÒ EMETTERE UNA DICHIARAZIONE DI INTENTO

Possono inviare dichiarazioni di intento solo i soggetti che, nell’anno precedente (o nei 12 mesi precedenti), hanno effettuato esportazioni, cessioni intracomunitarie o operazioni assimilate per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari complessivo.

Questi soggetti assumono la qualifica di esportatori abituali e possono acquistare beni e servizi senza IVA fino alla soglia massima del plafond disponibile, che corrisponde al totale delle operazioni non imponibili realizzate nel periodo di riferimento.

 

PROCEDURA: COME SI COMPILA E SI TRASMETTE

Dal 2015, la procedura per l’utilizzo delle dichiarazioni di intento è stata completamente digitalizzata. Ecco i passaggi fondamentali:

  1. Compilazione e invio telematico del modello di dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, tramite i canali Entratel o Fisconline;
  2. Ricezione della ricevuta di presentazione con il relativo protocollo;
  3. Consegna al fornitore di copia della dichiarazione, unitamente alla ricevuta dell’Agenzia delle Entrate.

Il fornitore potrà emettere fattura senza applicazione dell’IVA solo dopo aver ricevuto questi documenti. In caso contrario, dovrà applicare l’IVA ordinaria.

 

ADEMPIMENTI PER IL FORNITORE

Il fornitore, una volta ricevuta la dichiarazione e la relativa ricevuta, deve:

  • Verificare l’avvenuta presentazione tramite i servizi telematici dell’Agenzia;
  • Annotare gli estremi del protocollo nelle fatture emesse senza IVA;
  • Inserire i dati delle operazioni effettuate nel quadro VI del modello LIPE trimestrale (Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA).

 

CONTROLLI E SANZIONI

L’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli sulle dichiarazioni di intento, in particolare per:

  • Verificare la reale disponibilità del plafond;
  • Contrastare l’utilizzo indebito del regime di non imponibilità;
  • Prevenire frodi IVA internazionali.

 

Le sanzioni in caso di violazioni vanno da 1.000 a 2.000 euro per l’emittente della dichiarazione, fino a sanzioni maggiori per il fornitore che non rispetti l’obbligo di verifica e annotazione.

 


Per saperne di più 

Lucia Ventura di Spazio Fiscale Srl-Stp

071 659628


 

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