DECRETO AIUTI, LE PRINCIPALI NOVITA'

Di seguito le principali misure introdotte dal D.L. 17 maggio 2022, c.d. Decreto Aiuti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina". 

Il Decreto prevede ulteriori interventi in favore di lavoratori, imprese e famiglie per fronteggiare gli effetti economici della crisi. 

Di seguito, un riepilogo delle principali novità per imprese e professionisti contenute nel Decreto Aiuti.


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♦ MISURE PER IL LAVORO – INDENNITÀ UNA TANTUM

LAVORATORI DIPENDENTI

L’articolo 31 prevede un’indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico). Di seguito le caratteristiche per l’erogazione dell’indennità:

  1. Retribuzione mensile imponibile, ai fini previdenziali, non superiore a 2.692 euro, e che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero dello 0.8% sui contributi previdenziali, per almeno una mensilità;
  2. Non titolari di un trattamento pensionistico a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione;
  3. Non beneficiari del reddito di cittadinanza;
  4. L’indennità una tantum è di importo pari a 200€;
  5. L’indennità è riconosciuta in via automatica per il tramite dei datori di lavoro;
  6. L’erogazione dell’indennità verrà effettuata nella retribuzione del mese di luglio 2022;
  7. Nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità è compensato attraverso la denuncia UNIEMENS, secondo le indicazioni che saranno fornite dall’INPS;
  8. L’indennità spetta una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro;
  9. L’indennità non è cedibile, né sequestrabile e né pignorabile;
  10. L’indennità non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali;
  11. Il lavoratore deve dichiarare di non essere titolare delle prestazioni indicate ai punti 2 e 3 (pensione e RdC).

 

COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

I titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con contratti attivi alla data del 18maggio 2022 e iscritti alla Gestione separata, possono richiedere all’INPS (a domanda) un’indennità una tantum di 200€. L’indennità viene corrisposta ai soggetti con reddito non superiore a 35.000 Euro per l’anno 2021. 

 

LAVORATORI DOMESTICI

Ai lavoratori domestici viene riconosciuta un’indennità una tantum pari a 200€. Per poterla ottenere è necessario fare domanda direttamente all’INPS (anche tramite patronato).

 

PERCETTORI DI NASPI, DIS-COLL E PERCETTORI DI INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

Per coloro che hanno percepito nel mese di giugno 2022 la Naspi, DIS-COLL e indennità di disoccupazione agricola, viene riconosciuta dall’INPS un’indennità una tantum pari a 200€.

 

LAVORATORI STAGIONALI

Ai lavoratori stagionali a tempo determinato che nel 2021 hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate, verrà erogata dall’INPS, a domanda, un’indennità una tantum pari a 200 Euro. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 Euro per l’anno 2021.

 

LAVORATORI INTERMITTENTI (A CHIAMATA)

Ai lavoratori intermittenti, che nel 2021 hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate, verrà erogata dall’INPS, a domanda, un’indennità una tantum pari a 200 Euro. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 Euro per l’anno 2021.

 

LAVORATORI ISCRITTI AL FONDO PENSIONE LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati, verrà erogata dall’INPS, a domanda, un’indennità una tantum pari a 200 Euro. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 Euro per l’anno 2021.

 

LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI

Ai titolari di contratti autonomi occasionali l’INPS erogherà (a domanda) un’indennità una tantum pari a 200 Euro a condizione che risulti, per il 2021, l’accredito di almeno un contributo mensile e che alla data del 18 maggio 2022 il lavoratore risulti iscritto alla Gestione separata.

 

INCARAICATI ALLE VENDITE A DOMICILIO

L’INPS erogherà (a domanda) un’indennità una tantum pari a 200 Euro agli incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell’anno 2021 superiore a 5.000 € e titolari di partita IVA, iscritti alla data del 18 maggio 2022 alla Gestione separata.

 

LAVORATORI AUTONOMI 

Con decreto del Ministero del Lavoro, da adottare entro il 17 giugno 2022 saranno definiti i criteri e modalità per la concessione di un’indennità una tantum ai lavoratori autonomi e professionisti.

 

PERCETTORI DEL REDDITO DI CITTADINANZA

Ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza è corrisposta nel mese di luglio 2022 unitamente alla rata mensile di competenza un’indennità una tantum pari a 200 Euro. L’indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è presente almeno un beneficiare dell’indennità sopra elencate.

 


 

 ♦ MISURE IN MATERIA DI ENERGIA

RAFFORZAMENTO CREDITI D’IMPOSTA PER ENERGIA ELETTRICA E GAS

Vengono potenziati i crediti di imposta riconosciuti alle imprese a parziale compensazione del forte aumento dei prezzi per l’acquisito di energia elettrica e gas naturale.

Le novità in particolare riguardano:

  • il credito di imposta per le imprese non energivore. Il beneficio può essere fruito da imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 16,5 kW ed è riconosciuto sulle spese sostenute per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel corso del secondo trimestre del 2022, in caso di incremento del costo per kWh calcolato sulla media del primo trimestre 2022, al netto di imposte ed eventuali sussidi, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio nel primo trimestre 2019. L’aliquota, fissata in precedenza dal D.L. 21/2022 al 12%, viene aumentata al 15%;
  • il credito di imposta per le imprese non gasivore. Il beneficio è riconosciuto sulla spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infra-giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. L’aliquota, prevista dal D.L. n. 21/2022 nella misura del 20%, è aumenta al 25%.

 

CREDITO D’IMPOSTA PER GLI AUTOTRASPORTATORI

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall' aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, con l’articolo 3 viene istituito un credito di imposta a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate di cui all’art. 24-ter, c. 2, lett. a), testo unico delle accise.

Il beneficio viene riconosciuto nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio dell’attività, al netto dell’IVA.

Il credito d'imposta:

  1. è utilizzabile esclusivamente in compensazione;
  2. non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap;
  3. è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

 

PROROGA SUPERBONUS 110% PER LE UNIFAMILIARI

Con il decreto arriva la tanto attesa proroga del superbonus 110% per le unifamiliari. In particolare, viene disposto che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, la maxi detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 (anziché 30 giugno 2022, come previsto dalla legge di Bilancio 2022) siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

Viene precisato che ai fini del computo della suddetta percentuale del 30% possono essere compresi anche i lavori non agevolati dal superbonus.

 

CESSIONE CREDITI FISCALI RELATIVI AI BONUS EDILIZI

Cambia ancora la disciplina della cessione dei crediti fiscali relativi ai bonus edilizi. In particolare, con la modifica apportata, si prevede che le banche e le società appartenenti a gruppi bancari possono effettuare sempre cessioni a favore dei clienti professionali privati, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

 


 

♦  MISURE PER LA LIQUIDITÀ

GARANZIA SACE IN TEMPORARY FRAMEWORK

Al fine di consentire alle imprese con sede in Italia di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative, derivanti dall’aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte dall’Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Federazione Russia e della Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione Russa, SACE è autorizzata a concedere fino al 31 dicembre 2022, garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese, inclusa l’apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l’Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto dalla crisi attuale. L'efficacia della garanzia è subordinata all'approvazione della Commissione Europea.

 

FONDO GARANZIA PMI

In considerazione delle esigenze di liquidità delle imprese derivanti dall’interruzione delle catene di approvvigionamento ovvero dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti all’applicazione delle misure economiche restrittive adottate a seguito dell’aggressine dell’Ucraina da parte della Russia, comprese le sanzioni imposte all’Unione europea e dai suoi partner internazionali, così come dalle contromisure adottate dalla Federazione Russa, si prevede anche il potenziamento dell’intervento del Fondo di garanzia PMI.

In particolare, previa approvazione della Commissione Europea, per i finanziamenti concessi successivamente al 18 maggio 2022 (data di entrata del decreto) e fino al 31 dicembre 2022 e finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici, la garanzia del Fondo PMI può arrivare al 90%. La garanzia è concessa:

  • entro il limite di 5 milioni di euro, per un importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi e il 50% dei costi sostenuti per l’energia nei 12 mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento;
  • a titolo gratuito, nei confronti delle imprese, localizzate in Italia, che operino in uno o più dei 26 settori indicati nell’allegato I del Temporary Framework crisi Ucraina-Russia.

 


 

♦ MISURE PER LA PRODUTTIVITÀ DELLE IMPRESE E L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

CREDITO D’IMPOSTA BENI IMMATERIALI 4.0

Si rafforza il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali immateriali 4.0, compresi nell’allegato B annesso alla legge n. 232/2016, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

In particolare, la misura del credito d’imposta prevista per gli investimenti effettuati nel 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, se prenotati nel 2022), viene elevata dal 20 al 50%.

 

CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

Viene rivista anche la disciplina del bonus formazione 4.0. Nello specifico, le aliquote del credito d'imposta, previste dal c. 211, legge n. 160/2019, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese sono aumentate dal 50 al 70% per le piccole imprese e dal 40 al 50% per le medie imprese, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto.

Per i progetti di formazione avviati successivamente all’entrata in vigore del decreto che non soddisfino le predette condizioni, invece, le misure del credito d'imposta sono diminuite al 40% per le piccole imprese e al 35% per le medie imprese.

 


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