|CoronaVirus| INCENTIVI SICUREZZA LAVORO

Due crediti d'imposta al 60% per adeguamento sicurezza antiCovid negozi e per sanificazione luoghi di lavoro, contributi INAIL, IVA al 5%, e annullata nel 2020, su mascherine e DPI.

È il pacchetto di misure fiscali per la sicurezza dei luoghi di lavoro nella fase 2 Coronavirus contenuto nel DL RILANCIO approvato dal Governo il 13 maggio. Vediamo le misure fondamentali.

 
CREDITI D'IMPOSTA

Innanzitutto, i crediti d’imposta, che riguardano sia i lavori per la sicurezza sia le misure per la sanificazione. Per le imprese che fanno lavori per adeguare i luoghi di lavoro aperti al pubblico (come bar, ristoranti, alberghi, teatri, cinema), è previsto un credito d’imposta del 60% fino a un tetto di 80mila euro, utilizzabile esclusivamente in compensazione. Riguarda tutti gli interventi che vengono effettuati per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Coronavirus, Ad esempio:

  • rifacimento spogliatoi e mense;
  • realizzazione di spazi medici;
  • ingressi e spazi comuni;
  • acquisto di arredi di sicurezza;
  • investimenti in attività innovative. sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa;
  • acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni legate all’emergenza Coronavirus per le medesime spese.

Un altro credito d’imposta è destinato a tutte le imprese e alle partite IVA per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati, e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi per garantire la salute di lavoratori e utenti. L’agevolazione fiscale è al 60%, fino a un tetto di spesa di 60mila euro. Sono ammissibili:

  • spese sanificazione ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • acquisto dispositivi di protezione individuale: mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • acquisto dispositivi di sicurezza diversi da quelli sopra elencati: termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea. Sono comprese le eventuali spese di installazione;
  • acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • acquisto di dispositivi per la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi. Anche qui sono incluse le spese di installazione.

Il credito d’imposta è utilizzabile in dichiarazione dei redditi, oppure in compensazione, non concorre alla formazione del reddito IRPEF, IRES e IRAP.


IVA

Si applica l’aliquota IVA minima del 5% a mascherine a altri dispositivi di protezione individuale (DPI). C’è però un regime di maggior favore per tutto il 2020, esenzione IVA con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi. Di seguito ne riportiamo alcuni:

  • mascherine chirurgiche;
  • mascherine Ffp2 e Ffp3;
  • articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie;
  • termometri;
  • detergenti disinfettanti per mani;
  • dispenser a muro per disinfettanti;
  • sistemi di aspirazione;
  • umidificatori;
  • etc.


CONTRIBUTI INAIL

Infine, sono previsti interventi straordinari dell’INAIL che possono andare da 15mila a 100mila euro, a favore delle imprese, anche individuali, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro misure anti Covid. La misura di questi aiuti dipende dalla dimensione dell’impresa. Nel dettaglio, è incentivato l’acquisto di:

  • apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
  • dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
  • apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
  • dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro;
  • sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
  • dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

Sono previsti i seguenti tetti massimi per i contributi:

IMPRESE FINO A 9 DIPENDENTI: 15mila euro;

IMPRESE DA 10 A 50 DIPENDENTI: 50mila euro;

IMPRESE CON PIU' DI 50 DIPENDENTI: 100mila euro.

Questa agevolazione è incompatibile con gli altri benefici, anche di natura fiscale, relativi ai medesimi costi ammissibili.

 

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