|CoronaVirus| GUIDA AL DECRETO MISE 25/03/2020

Lo scorso 26 marzo sono entrati in vigore due nuovi decreti: uno del Presidente del Consiglio dei Ministri e l'altro del Ministero dello Sviluppo Economico.

Questa informativa comprende:

  1. Guida alla lettura del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25/03/2020

  2. Guida alla lettura del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 25/03/2020 e Tabella con codici ATECO aggiornati

  3. Ulteriori chiarimenti al Dpcm 22/03/2020 (in seguito agli aggiornamenti del MISE) con l’aiuto delle FAQ di Confindustria e le FAQ del Governo

 

1. IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 MARZO 2020

Nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il Consiglio dei Ministri si è riunito martedì 24 marzo 2020 a Palazzo Chigi e, su proposta del Presidente Conte e del Ministro della salute Speranza, ha approvato nuove misure urgenti in vigore da giovedì 26 marzo 2020.


VAI AL TESTO DEL DPCM 25/03/2020


In estrema sintesi, il Decreto stabilisce:

  • una rimodulazione delle norme fin qui previste dai precedenti Dpcm,
  • maggiore autonomia alle Regioni e
  • sanzioni più dure per chi non rispetta le restrizioni.

In conferenza stampa il premier Conte ha chiarito alcuni dei punti salienti contenuti nel nuovo decreto, come la data del 31 luglio 2020 e la maggiore autonomia data alle Regioni.

Andiamo con ordine e rileggiamo passo-passo il decreto:

A) I TEMPI DELLE MISURE E I CHIARIMENTI SULLA DATA DEL 31 LUGLIO (ART.1, COMMA1)

Il decreto-legge prevede la possibilità di adottare, su parti o sull’intero territorio nazionale, per periodi non superiori a trenta giorni e fino al 31 luglio 2020, una o più misure restrittive, con possibilità di modularne l’applicazione secondo l’andamento del virus.
Riguardo alla data del 31 luglio, il premier ha voluto specificare che questo era l’orizzonte temporale fissato a fine gennaio come finestra emergenziale, ma non significa che le misure restrittive resteranno in vigore fino ad allora:

“Si è creata discussione sul fatto che l’emergenza sarebbe stata prorogata fino al 31 luglio 2020: nulla di vero, assolutamente no. A fine gennaio abbiamo deliberato lo stato di emergenza nazionale, un attimo dopo che l’Oms ha decretato l’emergenza un’epidemia globale. L’emergenza è stata dichiarata fino al 31 luglio. Non significa che le misure restrittive saranno prorogate fino al 31 luglio”.

B) LE MISURE: QUALI POSSONO ESSERE ADOTTATE? (ART.1, COMMA 2)

Del sostanzioso elenco delle misure adottabili, riportiamo una selezione:

  • limitazione della circolazione delle persone, divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena;
  • sospensione dell’attività in spazi aperti al pubblico, divieto di svolgere attività all’aperto, sospensione di cerimonie, eventi e competizioni sportive, anche privati;
  • riduzione, sospensione o soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale;
  • sospensione o chiusura delle scuole di ogni ordine e grado;
  • limitazione o sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
  • limitazione, sospensione o chiusura di bar, ristoranti, fiere, mercati e delle attività di vendita al dettaglio, garantendo la reperibilità di generi alimentari e di prima necessità;
  • limitazione o sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo;
    possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato;
  • obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure di sicurezza anti-contagio (distanza o con strumenti di protezione individuale).

Per una trattazione più fedele si rinvia al testo del Dpcm 25/03/2020

C) L’ADOZIONE DELLE MISURE: MAGGIORE AUTONOMIA ALLE REGIONI (ARTT. 2 E 3)

Il provvedimento, disponendo che le ordinanze vigenti continuino ad applicarsi per ulteriori 10 giorni, disciplina le procedure per l’adozione di tali misure, attraverso:

  • uno o più dpcm, su proposta del Ministro della salute o dei presidenti delle regioni interessate - nel caso in cui riguardino specifiche regioni, o del Presidente della Conferenza delle regioni - nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale;
  • Ordinanze dei Presidenti delle Regioni contenenti ulteriori restrizioni, per specifiche situazioni di aggravamento del rischio sanitario, ma – precisa il premier Conte – “rimane al Governo la funzione di coordinamento”.

D) SANZIONI E CONTROLLI: MULTE PIÙ SALATE (ART. 4)

Il decreto-legge prevede:

  • sanzioni amministrative da 400 a 3.000 euro per chi non rispetta i divieti di circolazione e le regole di contenimento;
  • per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali si applica inoltre la sanzione amministrativa della chiusura da 5 a 30 giorni;
  • in caso di reiterata violazione della stessa disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima;
  • la violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la reclusione da 1 a 5 anni;
  • non è prevista la confisca di auto, moto e veicoli.

 

2. IL DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 25 MARZO 2020

Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020 apporta modifiche alle disposizioni del DPCM 22 marzo e le disposizioni contenute producono effetto da giovedì 26 marzo 2020.

Nello specifico, il decreto definisce che:

A) NUOVO ELENCO CODICI ATECO

L’elenco dei codici ATECO previsti nell’allegato 1 del dpcm 22 marzo 2020 è sostituito dall’allegato 1 del presente decreto (elenco delle attività “permesse” - vedi TABELLA “A”);

B) ECCEZIONI

Per le attività di seguito elencate si applicano le seguenti ulteriori prescrizioni:

  • le “Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)” (codice ATECO 78.2) sono consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività ammesse (allegati 1 e 2 del dpcm 11 marzo 2020 e allegato 1 del dpcm 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale);
  • le “Attività dei call center” (codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente alla attività di call center in entrata – cosiddetto inbound – (per la gestione di ordinativi, assistenza clienti, etc.) e solo con riferimento alle attività ammesse (allegati 1 e 2 del dpcm 11 marzo 2020 e allegato 1 del dpcm 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale);
  • le “Attività e altri servizi di sostegno alle imprese” (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.

C) ORGANIZZARE SOSPENSIONE ENTRO 28 MARZO 2020

Le imprese che non erano state sospese dal dpcm 22 marzo 2020 e che, per effetto del presente decreto, dovranno sospendere la propria attività, possono ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino alla data del 28 marzo 2020.


VAI AL TESTO DEL DECRETO MISE 25/03/2020


Ricapitoliamo ora nella TABELLA “A” i codici ATECO delle attività consentite:

 

3. IL BLOCCO DELLE ATTIVITÀ: ULTERIORI CHIARIMENTI

Di seguito riportiamo i principali chiarimenti ad oggi disponibili rintracciati anche grazie alle FAQ del Governo e alle FAQ di Confindustria.

Il dpcm 22 marzo 2020 ha disposto la chiusura di tutte le attività produttive industriali e commerciali, con le seguenti eccezioni:

 

Download

Vuoi restare sempre aggiornato sulle ultime novità?