Focus su: garanzia pubblica alle banche per erogazione di prestiti e proroga scadenze giuridiche
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Liquidità (DL 23/2020) diventano operative le misure a supporto di imprese, artigiani, autonomi e professionisti.
Il Decreto Liquidità, in vigore dal 9 aprile, contiene una serie di misure di accesso al credito per le imprese e altrettante agevolazioni per garantire la continuità dell’attività lavorativa di tutti coloro che sono stati colpiti dall’emergenza COVID-19.
LEGGI IL TESTO DEL DECRETO LIQUIDITA’
Per citarne alcune:
Di tutti i suoi 43 articoli, abbiamo scelto di approfondire le misure del Decreto più rilevanti, riassumendole in tre grandi aree:
Perciò, il supporto statale si divide tra:
Le condizioni e le regole di applicazione delle garanzie sono diverse tra loro, in questa informativa abbiamo scelto di approfondire quelle relative al Fondo di Garanzia per le Pmi, ad oggi lo strumento fondamentale per le Pmi.
Il Fondo Centrale di Garanzia è stato temporaneamente, fino al 31/12/2020, potenziato.
Per favorire la ripartenza del sistema produttivo italiano, è stato trasformato infatti in uno strumento capace di garantire fino a 100 miliardi di euro di liquidità, potenziandone la dotazione finanziaria (con 1,7 miliardi di euro) ed estendendone l’utilizzo anche alle imprese fino a 499 dipendenti. Anche le procedure burocratiche hanno subito un forte snellimento: regole semplificate e meno paletti.
Tornando alle garanzie concesse dal Fondo, quest’ultimo agirà su tre direttrici principali:
Sono, inoltre, ammesse alla garanzia del Fondo, nella misura dell’80%, le operazioni di finanziamento finalizzate alla rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo di almeno il 10% del debito rinegoziato.
Tutte le imprese e professionisti, che sono state danneggiate dalle chiusure delle attività a causa di COVID-19, come dovrà risultare da apposita autocertificazione.
Sono escluse le imprese con posizioni debitorie in sofferenza o deteriorate prima del 31/01/2020.
L’importo massimo che può essere garantito per singola impresa viene elevato da € 2,5 a 5 milioni.
La garanzia può essere rilasciata per finanziamenti di importi inferiori al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario, come risulta dall’ultimo bilancio depositato, o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia (anno 2018 generalmente).
Per fornire pronta liquidità alle imprese in difficoltà vengono previsti dei miniprestiti fino all’importo massimo di € 25.000 (o, se inferiore, fino al 25% del fatturato 2018), con un iter procedurale accelerato. In tale caso il rilascio della garanzia e automatica, senza alcuna valutazione da parte del Fondo, e il soggetto finanziatore può erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti.
I prestiti ricevuti con la garanzia pubblica devono essere destinati alla copertura del fabbisogno per: investimenti e capitale circolante (dipendenti, fornitori, fisco, etc.) nei successivi 18 mesi.
La garanzia pubblica viene concessa a titolo gratuito.
L’impresa dovrà pagare solo gli interessi passivi che verranno applicato dalla banca, senza che sia stato previsto un tetto massimo, eccetto per i mini prestiti fino ad € 25.000, per i quali è previsto un tetto massimo dell’1,2%.
La durata massima prevista è 6 anni.
Per i mini prestiti fino ad € 25.00, viene previsto un preammortamento di 2 anni, fermo rimanendo la durata dei 6 anni.
Sono previste modalità semplificate ed accelerate per effettuare le istruttorie:
Il Decreto Liquidità prevede poi tutta una serie di disposizioni in materia di misure urgenti al fine di garantire la continuità dell’attività imprenditoriale e a favorire la gestione delle situazioni di crisi e di insolvenza alla luce del mutato scenario economico conseguente all’emergenza epidemiologica.
Anche in questo caso, riportiamo le principali deroghe e proroghe:
Rinvio integrale al 1° settembre 2021 dell’entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, relativo al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, facendo salve le disposizioni già in vigore al 16/03/2019, tra cui quelle sull’adeguato assetto societari.
Per i bilanci 2020 non si applicheranno le norme sullo scioglimento societario, in presenza di perdite;
Nei bilanci 2020 sarà possibile operare specifiche valutazioni delle voci di bilancio, al fine di garantire la continuità aziendale, se questa era già esistente nel bilancio 2019;
I finanziamenti effettuati dai soci (o da chi esercita attività di direzione o coordinamento) dal 09/04/2020 e fino al 31/12/2020, potranno essere rimborsati ai soci, senza violare il vincolo di postergazione, al fine di incentivare i canali di rifinanziamento dell’impresa;
Sono previste una serie di proroghe tecniche a seconda delle differenti procedure;
I procedimenti in oggetto sono ulteriormente prorogati sino al 11 maggio 2020.