|CoronaVirus| CONGEDI E AMMORTIZZATORI

Quando è cumulabile il congedo parentale COVID 19 con gli altri ammortizzatori sociali? Quando si può scegliere e quando c’è incompatibilità?

 

 

Per rispondere ai numerosi quesiti che arrivano, l’INPS ha fornito chiarimenti sulle modalità di fruizione del congedo Covid-19 con la finalità di consentire la cura dei figli durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole a causa dell’emergenza Coronavirus. 

Di seguito una tabella riassuntiva dove proviamo a fare chiarezza sulla questione.

 

 

Il congedo parentale straordinario per l’emergenza Coronavirus ha la precedenza sulla cassa integrazione, nel senso che il lavoratore può scegliere di utilizzarlo invece dell’ammortizzatore sociale: per esempio, se un’impresa decide di metterlo in Cig, anche a zero ore, il dipendente può prima utilizzare l’intero congedo straordinario e solo dopo andare in Cig.

Il congedo COVID 19 è anche compatibile con la sospensione dell’attività prevista dalle norme sul lockdown per contenimento del Coronavirus. Quindi, lo possono per esempio chiedere i negozianti che hanno temporaneamente chiuso, e possono cumularlo con l’indennizzo di €600.

 

BENEFICIARI CONGEDO COVID 19

Il congedo parentale straordinario è riconosciuto a lavoratori dipendenti, ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, o agli autonomi iscritti all’INPS, genitori di figli fino a 12 anni, a partire dallo scorso 5 marzo, in considerazione della chiusura delle scuole prevista per l’emergenza Coronavirus.

Il congedo Covid 19, può durare al massimo 15 giorni per nucleo familiare, divisibili fra i due genitori, retribuito al 50%.

Si tratta di una scelta del lavoratore. I due trattamenti hanno diversi presupposti e distinte finalità, nonché un differente trattamento economico. E non sono tra loro cumulabili: il genitore può quindi decidere di utilizzare i permessi Covid invece dell’ammortizzatore sociale (facendo eventualmente partire quest’ultimo dopo avere esaurito il congedo, ma non sommare le due cose).

 

INCOMPATIBILITÀ CONGEDO COVID E AMMORTIZZATORI

La legge prevede anche l’incompatibilità di questo strumento con l’eventuale percezione di ammortizzatori sociali da parte dell’altro genitore, quali ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, CISOA, NASPI e DIS-COLL.

In base allo stesso principio, i genitori, che hanno in tutto 15 giorni da fruire alternativamente, non possono stare entrambi a casa lo stesso giorno. In presenza di domande presentate da genitori appartenenti allo stesso nucleo familiare per i medesimi giorni, si procederà ad accogliere quella presentata cronologicamente prima e a respingere le successive.

 

Tutti gli altri casi di incompatibilità:

  • BONUS BABY-SITTING: nel caso di domanda, nessuno dei genitori può chiedere il congedo parentale straordinario e viceversa.
  • CONGEDO PARENTALE ORDINARIO: se uno dei genitori è in congedo ordinario, l’altro non può chiedere, negli stessi giorni e per lo stesso figlio, il congedo COVID 19. Resta fermo che nei giorni in cui non si fruisce del congedo COVID 19, è possibile fruire di giorni di congedo parentale.
  • ALLATTAMENTO: non si può utilizzare il congedo COVID 19 negli stessi giorni e per lo stesso figlio in cui l’altro genitore è a cassa per riposo giornaliero previsto per allattamento.
  • CESSAZIONE ATTIVITÀ LAVORATIVA: se uno dei due genitori non lavora, l’altro non può chiedere il permesso. Attenzione: se la cessazione avviene mentre il lavoratore sta utilizzando un periodo di congedo COVID 19, quest’ultimo si interrompe e le giornate successive non vengono computate né indennizzate. Questo vale anche se la cessazione dell’attività lavorativa riguarda l’altro genitore.

 

COMPATIBILITÀ CONGEDO COVID E AMMORTIZZATORI

Ci sono però una serie di casi in cui c’è compatibilità. Può essere richiesto il congedo parentale straordinario per Coronavirus se l’altro genitore è in:

  • Malattia;
  • Ferie;
  • Maternità (per altro figlio);
  • Smart working;
  • Aspettativa non retribuita;
  • Part-time o lavoro intermittente.

IMPORTANTE: i lavoratori autonomi che hanno dovuto sospendere l’attività a causa delle norme sull’emergenza Coronavirus (ad esempio, i negozi non compresi fra i codici ATECO ammessi), possono chiedere il congedo COVID 19. In questo caso, c’è una sospensione dell’attività lavorativa, e non una cessazione dell’attività, di conseguenza non c’è incompatibilità.

 

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