CONGUAGLIO 730 (A CREDITO O A DEBITO) DAL MESE DI LUGLIO

Cosa succede se il mio dipendente è a credito? E se, invece, è a debito?

Da diversi anni ormai, a partire dal mese di Luglio, il datore di lavoro (sostituto d’imposta) dovrà effettuare nel primo cedolino utile le operazioni di conguaglio a credito o a debito in base a quanto riportato nel modello 730 del proprio dipendente.

Il risultato del 730 viene acquisito telematicamente direttamente dall’Agenzia delle Entrate tramite il modello 730/4 per poi essere trasferito in busta paga dove verranno generati gli importi a credito o a debito.

Queste operazioni come quella di verificare la genuinità del modello 730/4 spetta all’ufficio paghe incaricato dell’elaborazione del cedolino paga. A questo punto analizziamo le fasi successive:

  1. Cosa accade se il proprio dipendente è a credito?
    Viene elaborato un cedolino paga dove verrà evidenziata la cifra a rimborso e sommata al netto in busta. Il datore di lavoro provvederà ad erogare al dipendente quanto indicato nel netto in busta e nel modello F24 si troverà decurtata la cifra rimborsata al dipendente, nella sezione “Tributi”.
     
  2. Cosa accade se il proprio dipendente è a debito?
    Viene elaborato un cedolino paga trattenendo dal netto in busta la cifra che il dipendente deve versare. Il datore di lavoro corrisponderà quanto indicato nel netto in busta e verserà quanto trattenuto nel modello F24 per conto del dipendente.
     
  3. Cosa accade se il monte ritenute dell’azienda non è sufficiente a rimborsare quanto dovuto?
    In caso di incapienza, fatto molto diffuso, delle ritenute IRPEF del mese per poter restituire al dipendente il suo credito si procederà ad un rimborso parziale e si continueranno le operazioni nei mesi successivi fino al mese di Novembre. Qualora non fosse possibile completare il rimborso, la cifra verrà indicata nella CU 2019 in modo da permettere al dipendente di far valere tale importo nell’anno successivo o di richiederlo a rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate.
     
  4. Cosa accade se il rapporto di lavoro cessa?
    - Se le operazioni a debito non sono iniziate o non si sono completate (caso in cui il dipendente ha richiesto un versamento a rate) il datore di lavoro non potrà proseguire con le operazioni di conguaglio e dovrà avvisare subito il dipendente che dovrà provvedere personalmente ad effettuare il pagamento tramite F24.
    - Diverso è il caso delle operazioni a credito. Queste possono continuare, perché per il rimborso, verranno usate le ritenute IRPEF degli altri lavoratori.
     
  5. Cosa accade in caso di decesso del lavoratore?
    Si genera la stessa situazione per quanto riguarda il conguaglio a debito in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, mentre nel caso di conguaglio a credito il datore di lavoro comunicherà agli eredi tramite la CU 2019 gli importi a credito, in modo da poterli richiedere a rimborso l’anno successivo per conto del dipendente deceduto.

Per tutte queste operazioni - sia a debito che a credito - effettuate a partire da Luglio fino al mese di Novembre, è utile ricordare che per il datore di lavoro non comportano costi aggiuntivi, in quanto ciò che viene riconosciuto a credito per il dipendente si recupera in F24, e ciò che si trattiene si versa in F24.

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