CONGEDI PARENTALI COVID-19

Riepilogo delle possibilità che il genitore dipendente può mettere in pratica se ha figli in DAD o in quarantena

 

 

Il decreto legge 30/2021 (primo Decreto Covid Draghi) pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed in vigore dallo scorso 13 marzo, ha introdotto nuove misure nei casi di sospensione delle attività scolastiche, di contagio da COVID-19 o quarantena dei figli minori per contagio ovunque avvenuto.

In particolare nell’art. 2 vengono presentati i nuovi congedi parentali.

I congedi Covid per i genitori con i figli a casa da scuola sono alternativi allo smart working, mentre i bonus baby sitter non possono essere chiesti dai dipendenti in luogo dei congedi parentali e sono destinati a specifiche categorie, fra cui i lavoratori autonomi

La regola fondamentale è: “l’opzione primaria a disposizione dei lavoratori è lo smart working” che si potrà richiedere qualora il figlio abbia meno di 16 anni e comunque, in alternativa all’altro genitore (cioè, non negli stessi giorni). 

Attenzione, c’è un’ulteriore precisazione specificata nella norma. Il dipendente in smart working non può chiedere il congedo parentale Covid (i due strumenti sono alternativi l’uno all’altro), neppure se ad essere in smart working è il partner convivente. Inoltre, se il dipendente può lavorare in smart working (ovvero, se la tipologia di lavoro lo consente), deve chiedere il lavoro agile e non i congedi. Lo stesso vale per i bonus baby sitter.

Vediamo ora caso per caso.

 

 ♦ SMART WORKING

Si potrà richiedere qualora il proprio lavoro lo permetta ed in presenza di un figlio convivente minore di 16 anni (15 anni e 364 gg) per un periodo uguale o minore della durata della Didattica A Distanza (DAD), infezione da Covid-19 o quarantena.


♦  CONGEDO COVID-19

Al genitore lavoratore dipendente è riconosciuta la possibilità di fruire dei congedi indennizzati al 50% per i figli minori di 14 anni (13 anni e 364 gg), mentre il congedo non sarà indennizzato se sono richiesti per figli dai 14 ai 16 anni. 

I genitori che hanno fruito di periodi di congedo parentale tra il 1° gennaio e il 13 marzo possono convertirli, a domanda, nel congedo covid-19 con diritto all’indennità e non computati, né indennizzati a titolo di congedo parentale. 

Il congedo è cioè retroattivo: se un genitore nel corso del 2021 ha già chiesto congedi parentali ordinari può convertirli in congedi straordinari Covid. Il vantaggio è che questi congedi sono retribuiti al 50% (e non al 30% come quelli ordinari) e non sottraggono giorni di congedo ordinario.

La novità più rilevante riguarda la possibilità di richiedere il CONGEDO COVID-19 solo a condizione che non si possa ricorrere allo SMART WORKING. Le vecchie disposizioni prevedevano la possibilità di poter scegliere in capo al lavoratore. 

Perciò se uno dei due genitori è in smart working o non lavora, l’altro genitore non ha diritto al congedo.

Altra precisazione va fatta sulla richiesta del Congedo Covid senza retribuzione, ad essa è applicata la tutela del divieto di licenziamento e il diritto di conservazione del posto di lavoro. 

In pratica, per i genitori di studenti fra 14 e 16 anni che non possono lavorare in smart working, non è previsto il congedo retribuito ma la possibilità di astensione senza indennità e senza contribuzione figurativa, con diritto al mantenimento del posto di lavoro e divieto di licenziamento. In questi casi è previsto una sorta di congedo non retribuito e, come per il precedente, i due genitori possono utilizzarlo solo alternativamente.

 

♦  BONUS BABY SITTER per figli minori di anni 14

 

Al lavoratore iscritto alla gestione separata INPS, al lavoratore autonomo, al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza COVID, ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato è data la possibilità di scegliere uno o più bonus baby sitter, fino ad un massimo di 100 euro a settimana.

Il bonus potrà essere richiesto tramite il libretto di famiglia o direttamente al richiedente per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi socio-educativi territoriali ed è incompatibile con il bonus asili nido e non previsto, se l’altro genitore non lavora oppure utilizza smart working o congedi parentali.

 

♦  GENITORI DI FIGLI DISABILI GRAVI

Si ricorda che il decreto agosto ha previsto che, fino al 30/06/2021, i genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio con disabilità grave (L.104/92) hanno diritto di svolgere l’attività lavorativa in modalità agile. 

A condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica. 

È comunque sempre possibile richiedere il congedo Covid indennizzato al 50% se i figli sono iscritti a scuole di ogni ordine e grado se è stata disposta la chiusura.


Per saperne di più:

Roberta Lucertini di Spazio Paghe Srl


 

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