Si avvicina il 30 giugno, data entro la quale devono essere fruite le ferie residue maturate nel 2020: quali sono le verifiche aziendali che devono essere portate a termine?
Entro la fine del mese di giugno, ogni anno, i datori di lavoro devono verificare la corretta fruizione delle ferie non godute dai propri lavoratori dipendenti.
Il D. Lgs. n. 66/2003 prevede infatti che il periodo annuale di ferie legali retribuite non può essere inferiore a 4 settimane, da fruire per almeno 2 settimane consecutive nel corso dell’anno di maturazione e per le restanti 2 settimane nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Ne deriva che, entro la fine del mese di giugno devono essere fruite le ferie residue maturate nel 2020.
La mancata fruizione delle ferie espone il datore di lavoro a possibili sanzioni amministrative ed inoltre, sorge l’obbligo contributivo nei confronti degli istituti previdenziali, sull’importo della retribuzione potenzialmente dovuta per le ferie non godute.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di:
ECCEZIONE! Nell’ambito del proprio potere direttivo, può unilateralmente porre in ferie i propri lavoratori dipendenti, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva che prevede forme di bilanciamento tra esigenze aziendali ed esigenze dei lavoratori.
La contrattazione collettiva può intervenire per prolungare il termine di fruizione o rinviare il godimento delle ferie.
I CCNL possono dunque:
La mancata fruizione delle ferie fa sì che il datore di lavoro rischi una sanzione che va:
La sanzione non si applica nel caso in cui non sia possibile rispettare il periodo minimo di 2 settimane nell’anno di maturazione, per cause imputabili esclusivamente al lavoratore (come, ad esempio, in caso di prolungati periodi di assenza per malattia, maternità, infortunio, CIG)
Al 30 giugno, alcuni CCNL hanno anche la scadenza dei permessi retribuiti.
Permessi che se non goduti vanno obbligatoriamente retribuiti in busta paga al dipendente.