Divieto assoluto di corrispondere la retribuzione attraverso denaro contante direttamente al lavoratore.
Tra le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2018, ricordiamo che, a decorrere dal 01 Luglio 2018, il Legislatore impone la tracciabilità delle retribuzioni e dei compensi. Da tale data dunque, è disposto il divieto assoluto di corrispondere la retribuzione attraverso denaro contante direttamente al lavoratore.
Tale norma è da applicare a tutti i rapporti di lavoro subordinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Rimangono esclusi dall’ambito di applicazione i rapporti instaurati con le Pubbliche Amministrazioni e con i datori di lavoro domestico. La tracciabilità non riguarda inoltre le prestazioni autonome e occasionali ex art. 2222 c.c. e le indennità di partecipazione erogate per lo svolgimento di tirocini formativi extracurriculari, stage e borse di studio.
Dal 01 Luglio 2018 dunque, i datori di lavoro o committenti dovranno corrispondere ai lavoratori le retribuzioni (e ogni suo anticipo) solo attraverso i seguenti mezzi:
E' bene ricordare che la firma apposta dal lavoratore sulla pasta paga, non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione ma solo prova delle consegna del cedolino.
La violazione dell’obbligo della tracciabilità delle retribuzioni e dei compensi, comporta l’erogazione di una sanzione amministrativa compresa tra 1.000 e 5.000 euro da intendere, salvo diversi chiarimenti ministeriali, per ogni violazione commessa e per ogni lavoratore.