LICENZIAMENTO E DIMISSIONI PER MATRIMONIO

La tutela della donna che contrae matrimonio risale ad oltre mezzo secolo fa.

Il licenziamento della lavoratrice intimato per causa di matrimonio è nullo, con una presunzione relativa che opera nel periodo che decorre dalla richiesta delle pubblicazioni di matrimonio in quanto segua la celebrazione, fino ad un anno dalla stessa.
Le sole cause esimenti che lo legittimano sono:

  • la colpa grave costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto;
  • la cessazione dell’attività dell’azienda presso la quale presta la propria attività;
  • l’ultimazione delle prestazioni per le quali la lavoratrice e’ stata assunta;
  • la risoluzione del rapporto per scadenza del termine.

Dall'orientamento della giurisprudenza si evince che questa tutela, nel periodo intercorrente dalla richiesta di affissione delle pubblicazioni di matrimonio fino ad un anno dalla celebrazione, riguarda anche il lavoratore.

 

Per quanto concerne le dimissioni, presentate nell’anno successivo al matrimonio, ricordiamo che la normativa ne afferma la nullità se non convalidate entro un mese avanti ad un funzionario della Direzione territoriale del Lavoro.

Alla luce della nuova procedura on-line e inseguito a i chiarimenti del Ministero del Lavoro, la dipendente deve “fare” le dimissioni utilizzando la procedura telematica: esse, per espresso detto normativo, sono “efficaci”. Ebbene, le dimissioni che già sono efficaci e che sono state rese senza condizionamenti debbono, poi, essere confermate entro un mese avanti ad un funzionario della Direzione territoriale del Lavoro.

 

Certo è che come “burocrazia creativa” in Italia non ci facciamo mancare nulla!

 

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