Infortuni brevi, l’INAIL va avvisato

In vigore dal 12 Ottobre 2017 l’obbligo di comunicare all’INAIL gli infortuni con prognosi superiore ad un giorno oltre a quello dell’evento (Decreto Ministero del Lavoro n.183/2016).

La novità sta nel fatto che il datore dovrà comunicare telematicamente all’Istituto – ai fini statistici e informativi - anche gli infortuni con prognosi tra 1 e 3 giorni, cioè quelli che sono esclusi dall’obbligo di denuncia ai fini assicurativi. Quest’ultima denuncia, cioè quella riservata agli eventi con prognosi superiore a tre giorni e che dà diritto all’indennizzo c/Inail, dovrà comunque continuare ad essere presentata.

La nuova segnalazione, che può essere fatta solo tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Inail, deve essere adempiuta dal datore di lavoro entro le 48 ore dalla ricezione (da parte del dipendente) del certificato medico o del numero identificativo del protocollo d’invio del certificato medico.

Alcune categorie di lavoratori sono esonerati dall’invio telematico. Più precisamente sono: i lavoratori dell’agricoltura,, i lavoratori addetti ai servizi familiari e domestici, i lavoratori occasionali di tipo accessorio nell’agricoltura.

Si raccomanda di prestare la massima attenzione al nuovo adempimento per non incorrere nella sanzione amministrativa che va da € 500 a € 1.800.

 

Per la denuncia delle malattie professionali, resta fermo il termine di 5 giorni entro i quali il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia all’Inail, sempre per via telematica.

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