IL DISTACCO DEI LAVORATORI - parte II

Il contratto di rete è un istituto giuridico introdotto nell'ordinamento italiano nel 2009: tale struttura prevede la possibilità per due o più imprese di obbligarsi ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali, allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato.

I soggetti che possono decidere di stipulare un contratto di rete sono esclusivamente gli imprenditori, come stabilito dall’art. 4 comma III°, il quale restringe il campo di applicazione di tale tipologia contrattuale ai soli imprenditori ai sensi dell’art. 2082 c.c., mentre per quanto riguarda il numero delle parti, all’espressione “più imprenditori” (utilizzata dalla normativa) si deve attribuire il significato di almeno due imprenditori, essendo quindi permessa la stipulazione anche bilaterale di tale tipologia contrattuale. Il contratto di rete deve essere sottoscritto da almeno due imprenditori ma presenta una struttura prevalentemente aperta caratterizzandosi per la possibilità di nuovi ingressi nella rete, successivi alla sua prima formalizzazione, o eventuali recessi.
La causa del contratto è regolata dallo stesso articolo sopramenzionato, il quale stabilisce che le imprese stipulanti “perseguono lo scopo di accrescere individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato”. Per quanto riguarda l’oggetto, le parti si impegnano sulla base di un programma di rete a:

  • Collaborare in forme e in ambiti predeterminati inerenti l’oggetto sociale delle rispettive imprese;
  • Scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica;
  • Esercitare in comune una o più attività rientranti nel proprio ambito sociale;

Il legislatore non ha in alcun modo stabilito le modalità della collaborazione, la quale quindi deve essere intesa come cooperazione in modo non occasionale, e quindi duraturo, per il perseguimento di un interesse comune.

Vantaggi:

  • Collaborazione fra piccole e medie imprese
  • Condivisione delle informazioni e del know-how
  • Accrescimento della innovazione e della competitività grazie all’abbassamento dei prezzi
  • Miglioramento del rating delle imprese con maggiori possibilità di accesso al credito
  • Ripartizione del rischio economico e riduzione dei costi di gestione
  • Facilitazione di ingresso nei mercati internazionali
  • Incremento del potere negoziale dei soggetti aderenti alla rete
  • Possibilità di beneficiare di agevolazione per le reti
  • Agevolazioni fiscali in determinati ambiti commerciali
  • Codatorialità
  • Utilizzo dell’istituto del distacco
  • Responsabilità limitata

Le varie possibilità di contratto di rete
Reti di “scambio”: hanno una struttura organizzativa semplificata. Esse non prevedono la costituzione di un organo comune e di un fondo patrimoniale, in quanto sono basate principalmente sullo scambio e sulla condivisione di informazioni, di know-how, di prestazioni di varia natura (commerciali, industriali e tecniche). In questo caso la gestione della Rete è affidata in capo a ciascun partecipante retista.
Reti “leggere” o “light”: fanno riferimento alla quasi totalità delle Reti di Impresa sinora costituite in Italia. A differenza delle reti di “scambio” esse hanno una governance più strutturata che prevede la costituzione di organo comune e di un fondo patrimoniale comune.
“Reti pesanti”: queste reti come le precedenti, prevedono la costituzione di un organo comune e di un fondo patrimoniale comune, ma con la differenza sostanziale che consiste nella registrazione del Contratto di Rete, che attribuisce alla stessa la soggettività giuridica. Con la soggettività giuridica la Rete diventa soggetto fiscale e quindi può esercitare a tutti gli effetti attività d’impresa.

Tipologie prospettabili di reti

  • Reti senza Fondo Patrimoniale e senza organo comune
  • Reti con organo comune ma senza fondo patrimoniale
  • Reti con organo comune e apporto di uno o più patrimoni destinati
  • Reti con organo comune e un fondo patrimoniale comune
  • Reti con una organizzazione interna e un fondo comune con autonomia patrimoniale

Adempimenti normativi in caso di rete di scambio e reti leggere

  • Annotazione in ogni Registro delle Imprese presso cui è iscritta ciascuna impresa partecipante dell’avvenuta stipulazione: inoltre tutte le successive modifiche del contratto dovranno essere obbligatoriamente depositata dall’impresa aderente alla rete presso l’Ufficio del Registro delle Imprese in cui è iscritta il quale darà comunicazione delle eventuali modifiche del contratto di rete a tutti gli altri uffici interessati
  • Nessun obbligo di redazione annuale della situazione patrimoniale
  • Nessun obbligo per quanto riguarda creazione denominazione, né per quanto riguarda creazione di una sede specifica per la rete contratto
  • Nessun obbligo di creazione di nuovi soggetti

Adempimenti normativi in caso di stipulazione di reti pesanti

  • Creazione di una apposita denominazione e individuazione di una singola sede sociale referente per tutta la rete
  • Obbligo redazione annuale situazione patrimoniale, osservando per quanto possibile la normativa prevista per la redazione del bilancio d’esercizio della società per azioni
  • Possibilità di iscrizione come posizione autonoma presso Sezione Ordinaria Registro delle Imprese: tramite tale iscrizione il contratto di rete e la relativa organizzazione acquistano soggettività giuridica autonoma, in quanto solo con apposita iscrizione si ha acquisto soggettività giuridica
  • Indicazione in tutti i propri atti, contratti e corrispondenza della propria sede, dell’Ufficio del Registro delle Imprese presso cui è iscritta ed il numero di iscrizione

Reti pesanti: l’aspetto tributario
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n°20/E del 18 giugno 2013 ha specificato che la rete organizzazione (cioè quella contraddistinta dalla presenza del fondo patrimoniale) è in tutto e per tutto un soggetto autonomo e distinto dalle imprese che l’hanno costituito e in quanto tale capace di essere titolare di fattispecie impositive proprie essendo ad esempio soggetta all’imposta sul reddito delle società, all’Irap e all’Iva, nonché, come già precedentemente accennato, obbligata alla tenuta delle scritture contabili.
 

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