IL CONTROLLO A DISTANZA

La tutela della privacy alle prese con l’evoluzione tecnologica

Lo Statuto dei Lavoratori (Legge n.300/1970) compie quasi 50 anni. È evidente quindi come l’evoluzione tecnologica abbia reso problematico applicare norme emanate quasi mezzo secolo fa, quando ancora telefoni cellulari, smartphone, tablet, internet e posta elettronica erano ancora in fase embrionale.
Gli strumenti citati infatti, costituiscono oggi un normale strumento di lavoro ma consentono al tempo stesso, un controllo continuo e capillare sull’attività del lavoratore.
Le recenti modifiche legislative(dopo Jobs Act) dunque, sono tese a rendere più semplici per i datori di lavoro le procedure per i controlli su alcuni strumenti di lavoro cercando al contempo di rispettare quei livelli minimi di tutela della dignità e della privacy dei lavoratori stessi.

Testo in vigore L. 300/1970
Art. 4 - - Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo
1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. 
3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

 

Quali sono in concreto gli impianti e gli strumenti di cui stiamo parlando?

1. Impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori:

  • ­ telecamere e webcam installate all’interno degli edifici lavorativi e loro eventuali pertinenze (ad esempio aree di parcheggio, garage) che siano in condizione di riprendere l’attività dei lavoratori;
  • ­ sistemi di geolocalizzazione (navigazione satellitare e sistemi di antifurto satellitare) installati su veicoli utilizzati da più lavoratori;
  • ­ personal computers fissi e portatili e tablets utilizzati senza password da più lavoratori;
  • ­ telefoni cellulari (anche del tipo smartphone) utilizzati senza codici personali da più lavoratori;
  • ­ centralino telefonico elettronico;
  • ­ registratori di cassa elettronici;
  • ­ tessere elettroniche.

2. Strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa:

  • ­ personal computers fissi e portatili;
  • ­ tablets;
  • ­ registratori di cassa elettronici;
  • ­ telefoni cellulari semplici;
  • ­ telefoni cellulari smartphone;
  • ­ radio ricetrasmittenti;
  • ­ abbigliamento tecnologico (indumenti di lavoro corredati da sistemi di comunicazione radiotelefonici e GPS);
  • ­ viacard;
  • ­ telepass;
  • ­ carte di credito;

3. Strumenti di registrazione delle presenze e accessi:

  • ­ tessere elettroniche (badge).

 

Secondo la nuova normativa, per gli impianti indicati al punto 1, è necessario un accordo sindacale o l’autorizzazione ministeriale prima dell’installazione (secondo quanto disposto dal testo di Legge). Dopo l’istallazione, al lavoratore vanno fornite adeguante informazioni su:

  • modalità d’uso degli strumenti;
  • modalità di effettuazione dei controlli;
  • modalità di rispetto della privacy.

Per gli strumenti indicati nei punti 2 e 3, invece, il datore di lavoro non è tenuto a concordare accordi o ottenere autorizzazioni ma rimangono fermi gli obblighi di informazione sopra indicati.

Alla luce delle nuove modifiche normative, siamo del parere che vada ricercato sempre un equilibrio tra la tutela dei diritti e delle ragioni del datore di lavoro e la tutela dei diritti e delle ragioni del lavoratore.
Le nuove tecnologie infatti, sono in grado di realizzare un controllo elevatissimo sull’attività lavorativa ma anche sulla vita privata del lavoratore.
Proprio per questo, con ogni probabilità, sia i Giudici del lavoro che il Garante per la Privacy, interverranno per fissare una serie di limitazioni all’uso dei controlli a distanza che troppo spesso rischiano di tramutarsi in violazione dei diritti della persona (lavoratore).
Qualora vi troviate a dover utilizzare gli impianti o gli strumenti elencati ai punti 1-2-3, vi invitiamo a contattare il nostro ufficio per le procedure necessarie ed evitare così possibili sanzioni.

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