Soci e amministratori di srl non sono più obbligati ad iscriversi alla gestione commercianti INPS ai fini del versamento dei contributi.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1759, depositata lo scorso 27/01/2021, ha sancito l’illegittimità della obbligatorietà di iscrizione, da parte dell’amministratore, alla gestione INPS commercianti/artigiani, quando lo stesso risulta essere iscritto anche alla gestione separata prevista (ex art. 12 comma 111 D.L. 78/2010), e non svolge altra attività lavorativa per la società in qualità di socio.
Infatti, ad oggi, in base alla predetta normativa, lo svolgimento di una attività di lavoro autonomo, soggetta a contribuzione nella gestione separata, che si accompagna allo svolgimento di una attività di impresa commerciale o artigiana, svolta anche come socio, richiede una doppia iscrizione, non operando il principio dell’attività prevalente.
La corte di Cassazione, ha ora stabilito, con la predetta sentenza che, per poter giustificare la doppia iscrizione, l’attività svolta nell’ambito della impresa commerciale/artigiana deve essere diversa da quella svolta in qualità di amministratore.
Quindi, l’amministratore che:
In virtù di tale ultimo orientamento giurisprudenziale, in attesa che si esprimano anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, è possibile: