E-FATTURA: PROROGATA AL 1° GENNAIO 2019

Sono due i fattori che determinano l’obbligatorietà dell’emissione della fattura elettronica (E-fattura).

In base ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 2 luglio 2018, n. 13/E, l'obbligo di emissione di fattura elettronica da parte di soggetti passivi di imposta per l’acquisto di benzina e gasolio destinati a veicoli che circolano normalmente su strada è stato prorogato al 1° gennaio 2019.

Nella circolare si evince, inoltre, che sono due i fattori che determinano l’obbligatorietà dell’emissione della fattura elettronica (E-fattura): la tipologia di carburante e il suo utilizzo.

Per quanto riguarda la TIPOLOGIA DI CARBURANTE ricordiamo che,

  • E-fattura Sì:

a) per tutte le vendite di benzina e gasolio, anche quando al momento della cessione non si ha la certezza dell’impiego del carburante, visto che può essere utilizzato per altri scopi oltre all’autotrazione;
b) per tutte le cessioni di benzina e gasolio, quando impiegati come carburanti per veicoli su strada;

  • E-fattura NO:

a) rifornimenti di gpl e metano (tali acquisti, così come per tutte le tipologie di carburante, dovranno però essere effettuati tramite l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili per la deduzione del costo e la detrazione l’Iva);
b) per quei contribuenti che applicano il regime di vantaggio o quello forfettario per le cessioni di benzina e gasolio;
c) per le vendite effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione (il soggetto passivo d’imposta fino al 31 dicembre potrà infatti continuare ad utilizzare la “scheda carburante” o le “carte carburanti” se ha sottoscritto un contratto di netting).

Mentre, se guardiamo all’UTILIZZO DI CARBURANTE:

  • E-fattura Sì:

a) per le cessioni di carburante per qualunque tipologia di veicolo guidato dall’uomo e destinato a circolare su strada (vedi Codice della strada art.46). Rientrano in questa definizione: ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, autobus, autotreni, autoarticolati e autocaravan.

  • E-fattura NO:

a) per tutti quei mezzi di trasporto che non circolano su strade, quali: aeromobili, imbarcazioni, trattori agricoli e forestali.

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