Come funziona il nuovo sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata in appalti e subappalti pubblici e privati
Il Ministro del Lavoro Andrea Orlando ha firmato il decreto con le nuove regole di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, in attuazione dall’Accordo del 10 settembre 2020.
In particolare rientrano i lavori edili eseguiti da imprese affidatarie, in appalto o subappalto, o da lavoratori autonomi coinvolti nella loro esecuzione.
Obiettivo: contrastare il lavoro nero e a far sì che i lavoratori nei cantieri siano effettivamente in numero proporzionato all'incarico affidato all'impresa.
La verifica della congruità si applica nell'ambito dei:
Le disposizioni si applicano ai progetti edili con denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile/Edilcassa dal 1° novembre 2021.
Il decreto si applica a tutte le attività che rientrano nel settore edile, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva dell’edilizia stipulata dalle organizzazioni di rappresentanza.
Ad esclusione dei lavori affidati per la ricostruzioine delle aree territoriali colpite dagli eventi sismici del 2016 (per le quali è già in vigore la relativa normativa).
La verifica è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati ella Tabella allegata all’Accordo collettivo del 10 settembre 2020.
Ai fini della verifica si tiene conto delle informazioni dichiarate alla Cassa Edile/Edilcassa dall’impresa principale, con riferimento:
In caso di variazioni ai lavori, l’impresa è tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate.
L’attestazione di congruità viene rilasciata entro 10 giorni dalla richiesta dalla Cassa Edile/Edilcassa:
La Cassa Edile/Edilcassa comunica all’impresa affidataria le difformità riscontrate e la invita a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni, attraverso il versamento dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità. La regolarizzazione consente il rilascio dell’attestazione di congruità.
Però, se non si procede con la regolarizzazione l’impresa affidataria sarà iscritta nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).
ATTENZIONE: In mancanza di regolarizzazione, l’esito negativo della verifica riferita alla singola opera (pubblica o privata) incide sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC online per l’impresa affidataria.
Invece, nel caso in cui lo scostamento sia in misura pari o inferiore al 5%, la Cassa rilascia l’attestazione previa dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento. L’impresa affidataria non congrua può dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante documentazione idonea.
FONTI:
PMI.it
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali