DIMISSIONI RASSEGNATE DURANTE IL PERIODO PROTETTO: ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO E DEL LAVORATORE

Il dipendente che rassegna le dimissioni durante il periodo protetto deve seguire una particolare procedura e queste, comportano degli adempimenti per il datore di lavoro

 

 

Per prima cosa andiamo a capire meglio che cos’è il periodo protetto.

Si tratta di un periodo a tutela della genitorialità durante il quale il datore di lavoro non può licenziare il dipendente e, nel caso in cui sia il dipendente a rassegnare le dimissioni, queste dovranno essere convalidate dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.

Questa procedura viene effettuata per verificare che le dimissioni siano genuine e non oggetto di pressioni da parte del datore di lavoro.

Si parla di periodo protetto nei seguenti casi:

  • CONGEDO MATRIMONIALE:dalla data di pubblicazione del matrimonio fino ad un anno dopo la data della celebrazione (solo per la donna);
  • CONGEDO DI MATERNITA’:dall’inizio della gravidanza fino al compimento dei 3 anni del bambino (sia per la mamma sia per il papà) anche in caso di adozione e affidamento.

 

♦    QUAL È LA PROCEDURA PER RASSEGNARE LE DIMISSIONI NEL PERIODO PROTETTO?

Il dipendente dovrà comunicare al proprio datore di lavoro la volontà di dimettersi tramite lettera raccomandata a/r oppure a mano, facendosi rilasciare la lettera firmata per ricevuta.

Entro 30 giorni dovrà convalidare le dimissioni all’Ispettorato Territoriale del Lavoro a pena di nullità.

Occorre però fare un’importante distinzione, ovvero:

 

DIMISSIONI RASSEGNATE ENTRO IL 1° ANNO DI ETÀ DEL BAMBINO O ENTRO IL 1° ANNO DALL’ADOZIONE O AFFIDAMENTO

Come detto in precedenza, Il dipendente dovrà comunicare al proprio datore di lavoro la volontà di dimettersi tramite lettera raccomandata a/r oppure a mano, facendosi rilasciare la lettera firmata per ricevuta.

La particolarità è che il lavoratore non ha l’obbligo di espletare il periodo di preavviso.

In questo caso il datore di lavoro dovrà corrispondere al dipendente l’indennità sostitutiva del preavviso prevista dal CCNL applicato e pagare il ticket di licenziamento all'INPS, che per l’anno 2023 è arrivato fino a €. 1.810 per rapporti di lavoro di durata superiore ai 3 anni.

Inoltre il dipendente avrà diritto a percepire l’indennità di disoccupazione (NASpI).

 

DIMISSIONI RASSEGNATE DAL 1° AL 3° ANNO DI ETÀ DEL BAMBINO O DAL 1° E 3° ANNO DALL’ADOZIONE O AFFIDAMENTO

L’iter che dovrà seguire il dipendente è sempre lo stesso, in questo caso però il dipendente sarà tenuto ad espletare il preavviso e il datore di lavoro non dovrà pagare né l’indennità sostitutiva del preavviso né il ticket di licenziamento.

 


 Per saperne di più

Claudia Bachiocchi di Spazio Paghe srl

071 659659


 

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