Di seguito una mappa delle novità per Imprese e Professionisti introdotte dal D.L. Energia 17/2022, convertito in Legge lo scorso 21/04/2022 e del D.L. 21/2022 il c.d. Decreto Ucraina
A seguito del forte aumento dei prezzi dell’energia, il Governo ha emanato ilD.L. 21/3/2022 c.d. Decreto Energia e successivamente convertito in Legge il 21/04/2022 con interventi a favore delle imprese volti al contenimento dell’aumento dei prezzi dell’energia e dei carburanti.
E’ stato inoltre pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto Legge 21 marzo 2022, n.21 dal titolo “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”.
Il decreto interviene a seguito della straordinaria necessità di adottare misure urgenti per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto.
Di seguito, una mappa delle principali novità per imprese e professionisti contenute nei due decreti precedentemente elencati.
L’’articolo 1 del D. L. 17/2022 prevede l’azzeramento, per il secondo trimestre 2022, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema.
Con il comma 1 dell’articolo 2 del D. L. 17/2022 si assoggetta all’aliquota IVA del 5% le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali dei mesi aprile, maggio e giugno 2022.
Il comma 3, affida ad Arera il compito di ridurre, per il secondo trimestre dell’anno 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas.
Il decreto 21/22 prevede la riduzione delle accise sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione con conseguente riduzione del prezzo di benzina e gasolio di 25 centesimi di euro al litro per un periodo di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.
Per il 2022, lo stesso decreto prevede inoltre che l’importo del valore di buoni benzina ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito.
Il D.L. 21/2022 prevede inoltre la destinazione di risorse per il sostegno delle imprese, al fine di ottenere:
All’articolo 4 del D.L. 17/2022 si riconosce un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, per i costi subiti per kWh della componente energia elettrica.
Il beneficio è pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 e spetta qualora detti costi per kWh, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022, abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019.
Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse auto consumata nel secondo trimestre 2022.
All’articolo 5 del D.L. 17/2022 si riconosce invece un credito di imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (gasivore) che hanno subito un significativo incremento del relativo costo.
Il beneficio è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas - consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici – e spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato infra giornaliero (MI - GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Con l’articolo 6 del D.L. 17/2022:
Il comma 1 dell’articolo 7 del D.L. 9 L. 17/2022 destina 40 milioni di euro per la concessione di contributi a fondo perduto in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, con specifico riferimento a quelle che gestiscono impianti sportivi e piscine.
Si demanda ad un decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport il compito di definire le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo.
Con il comma 3-ter si proroga fino al 31 luglio 2022 i termini dei versamenti tributari e contributivi dovuti dalle federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.
I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 agosto 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo.
Con l’articolo 29 del D.L. 17/2022 vengono riaperti i termini previsti per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni, non relativi all'impresa.
La riapertura riguarda i beni posseduti al 1° gennaio 2022 e l'aliquota prevista per entrambe le tipologie di beni da rivalutare è fissata nel 14%.
Il pagamento dell'imposta sostitutiva, per intero o la prima rata, la redazione ed il giuramento della perizia devono avvenire entro il 15 novembre 2022.
Con l’articolo 29-ter del D.L. 17/2022 si proroga fino al 15 ottobre 2022, per i soggetti passivi Ires e i titolari di partita Iva, tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, la scadenza per trasmettere all’Agenzia delle entrate le comunicazioni per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020.
Per gli altri contribuenti resta confermato il termine del 29 aprile 2022 fissato dal decreto Sostegni-ter (art. 10-quater, D.L. n. 4/2022).
L’articolo 22 D.L. 21/2022, introduce un nuovo e specifico contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese turistico-ricettive, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica e le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta.
Il tax credit è riconosciuto in misura corrispondente al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’IMU per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita l’attività ricettiva.
Ai fini dell’agevolazione è richiesto che i proprietari degli immobili siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che i beneficiari del credito d’imposta abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.
Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione attraverso il modello F24 (articolo 17, D.Lgs. 241/1997).
Il tax credit in esame non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini Irap e non deve essere considerato in sede di determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi (articoli 61 e 109, comma 5, Tuir).
L’articolo 22 in parola, inoltre: