Dal 4 maggio ha inizio la “Fase Due”: ecco le nuove misure per il contenimento dell'emergenza Covid-19.
Dal 4 maggio ha inizio la “Fase Due”: il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato in conferenza stampa le nuove misure per il contenimento dell'emergenza Covid-19.
Misure diverse per la Regione Marche a seguito del Decreto del Presidente della Giunta n.126 del 26/04/2020 e delle successive due Ordinanze n.24 del 28/04/2020 e n.27 del 30/04/2020.
"Avete manifestato tutti forza, coraggio, senso di responsabilità, di comunità. Adesso inizia per tutti la fase di convivenza con il virus e dobbiamo essere consapevoli che in questa nuova fase, la fase due, la curva del contagio potrà risalire in alcune aree del Paese. Dobbiamo dircelo chiaramente, questo rischio c'è. Nella fase due quindi sarà ancora più importante mantenere le distanze di sicurezza.” ha dichiarato il Presidente Conte, sottolineando come sia importante il mantenimento della distanza sociale anche in ambito familiare e l’utilizzo di mascherine e guanti.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.108 del 27 aprile 2020, il DPCM 26 aprile 2020 sostituisce il precedente DPCM 10 aprile 2020 (ad eccezione dei commi 7 e 9 dell’articolo 2) e introduce una serie di novità che avranno valenza nella cosiddetta "fase due": dal 4 maggio per le successive due settimane.
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In questo articolo parliamo di:
Nelle Marche, dal 4 maggio, saranno consentite le passeggiate in spiaggia, in maniera individuale e senza possibilità di sosta sull'arenile. Passeggiate rese possibili a seguito dell'ultima ordinanza n.27firmata dal presidente Luca Ceriscioli in data 30 aprile. Le violazioni saranno punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 400 euro.
? Dal 4 Maggio
NB. La Regione Marche ha anticipato quest’ultima possibilità al 27 aprile con il DPGR n.126 del 26/04/2020 e successiva Ordinanza n.24 del 28/04/2020.
In estrema sintesi, nella Regione Marche è autorizzato l’asporto di alimenti e bevande solo se rispettati i seguenti vincoli:
• È consentito l’asporto di cibi da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte delle attività anche artigianali quali a titolo esemplificativo: rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio;
• È vietato il solo asporto di bevande;
• La vendita per asporto deve essere effettuata esclusivamente previa ordinazione on-line o telefonica (è necessario poter dimostrare l’ordinazione);
• L’attività di asporto è consentita dalle ore 7:30 alle 22:00;
• Il giorno 1° maggio 2020 è consentita l’apertura per l’attività di asporto;
• Gli ordini sono da evadere uno alla volta dilazionati nel tempo;
• L’ingresso al locale per il ritiro dell’ordine è consentito ad un cliente alla volta;
• Il cliente deve permanere lo stretto tempo necessario alla consegna ed al pagamento della merce;
• Il cliente che entra nel locale deve indossare guanti e mascherina;
• I locali devono essere dotati di dispenser per detergere le mani in prossimità dell’ingresso;
• È vietata qualsiasi forma di consumo sul posto anche al di fuori del locale;
• All’esterno del locale le persone in attesa devono mantenere la distanza di almeno 1,8 m;
• Vanno sempre rispettate le misure anti-contagio dell’Allegato 5 del DPCM 26 Aprile 2020 (vedi allegato).
? Dal 18 Maggio (con nuovo decreto)
? Dal 1° Giugno (con nuovo decreto)
Per le imprese che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio è possibile compiere tutte quelle operazioni di adeguamento alle norme di sicurezza e di organizzazione degli ambienti di lavoro in vista della riapertura da lunedì 27 aprile (sembrerebbe superata la comunicazione al Prefetto, che resta ancora valida per tutte le attività che restano sospese).
Quindi pur rimanendo chiuse al pubblico (a parte le autorizzate) sia i titolari che i dipendenti possono recarsi in azienda o in cantiere, sempre con autocertificazione, per:
• Acquistare o ritirare, se consegnati in sito, i Dispositivi di Protezione Individuale,
• Organizzare gli spazi di lavoro sfruttando il più possibile le aree, anche ad oggi non utilizzate o utilizzabili come le sale riunioni, per distanziare il più possibile le postazioni di lavoro,
• Installare dispenser, appendere le informative per la sicurezza, etc.
• Svolgere operazioni di pulizia e sanificazione.
Delle settanta pagine del Decreto più della metà sono dedicate a 10 allegati:
1. Commercio al dettaglio (codici ATECO);
2. Servizi per la persona NON sospesi (codici ATECO);
3. Attività produttive industriali e commerciali consentite (codici ATECO);
4. Misure igienico-sanitarie (vai al PDF);
5. Misure per gli esercizi commerciali (vai al PDF);
6. Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali;
7. Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri (vai al PDF);
8. Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica (vai al PDF);
9. Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico (vai al PDF);
10. Principi per il monitoraggio del rischio sanitario (vai al PDF).
In merito ai protocolli condivisi di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 (allegati 6-7-8-9) va ricordato che la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.
La mancata attuazione del protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Raccomandato in tutti i contesti con contatto stretto l’utilizzo di mascherine (soprattutto sui mezzi di trasporto).
A tale scopo è possibile utilizzare le “mascherine di comunità”, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscono comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguata che permettano di coprire dal mento al naso.
L’utilizzo della mascherina di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.
Per quanto riguarda i bambini al di sotto dei 6 anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina non sono soggetti all’obbligo di indossare le mascherine.
Per quanto riguarda invece le “mascherine chirurgiche” è stato fissato il prezzo ad un massimo di 0,50€ e senza iva.