|CoronaVirus| GUIDA AL DPCM 10 APRILE 2020

Se vuoi aprire accertati di essere in regola con il Protocollo di sicurezza per non rischiare le sanzioni previste per legge

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, venerdì 10 aprile, ha annunciato di aver firmato il nuovo dpcm con cui vengono prorogate fino al 3 maggio le misure restrittive sin qui adottate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.


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Con il nuovo Dpcm, a partire dal 14 aprile, riaprono un numero ristretto di negozi e attività, tra cui le librerie, le cartolerie e i negozi di vestiti per neonati e bambini. Ripartono anche alcune attività, tra cui le attività forestali, l’industria del legno e la produzione di computer. Ancora più ferrea sarà la stretta sui rientri dall’estero e sui viaggi di lavoro nel nostro Paese, con controlli agli imbarchi e nuove regole operative (legate al protocollo condiviso sulla sicurezza sui luoghi di lavoro) sono introdotte per gli esercizi commerciali.


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Vediamo i punti salienti del Dpcm 10 aprile riassunti in tre sezioni:

  1. Protocollo di sicurezza e nuove regole per negozi e imprese;

  2. Comunicazioni al Prefetto per riprendere l'attività;

  3. Riapertura nuove attività.

 

1. PROTOCOLLO DI SICUREZZA E NUOVE REGOLE PER NEGOZI E IMPRESE

Il Governo con il presente Dpcm riscrive le regole per negozi, aziende e studi professionali. Misure che devono entrare subito in vigore e che dovranno essere applicate anche nella «fase 2» (start 4 maggio 2020).

A partire dal già noto Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo scorso fra Governo e parti sociali (art.2, comma 14), che riepiloga in 13 punti le indicazioni operative da mettere in pratica.
Perciò, le imprese che intendono proseguire la loro attività produttiva devono adottare quanto prima - se ancora sprovviste - il suddetto protocollo all’interno dei propri luoghi di lavoro sia per tutelare la salute delle persone all’interno dell’azienda e sia per garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.

Novità assoluta sono invece le regole specifiche per negozi ed esercizi commerciali (art.1, comma 1, lettera dd), già all’attivo o in fase di riapertura dal 14 aprile.
Queste attività infatti dovranno seguire le nuove disposizioni riportate nell’Allegato 5 “Misure per gli esercizi commerciali”:

  • distanziamento;
  • pulizia e igiene ambientale almeno due volte al giorno;
  • areazione naturale e ricambio d’aria;
  • disponibilità e accessibilità ai sistemi per la disinfezione delle mani accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
  • mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque dove non si può garantire il distanziamento;
  • uso dei guanti «usa e getta» nelle attività di acquisto di alimenti e bevande;
  • accessi scaglionati secondo le seguenti modalità:
    - ampliamenti delle fasce orarie;
    - per locali fino a 40 metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
    - per locali di dimensioni superiori l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando dove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
  • informazioni per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata



Ampliate e rinnovate, con l’obiettivo di contenere il contagio su tutto il territorio nazionale (art.3), sono infine le indicazioni contenute nell’Allegato 4 “Misure igienico-sanitarie”:

  • lavarsi spesso le mani (in tutti i locali pubblici, a partire da farmacie e supermercati, dovranno esserci soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani);
  • evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; evitare abbracci e strette di mano;
  • mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro;
  • praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto);
  • evitare l’uso comune di bottiglie e bicchieri;
  • non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  • coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
  • non prendere farmaci antivirali e antibiotici se non prescritti dal medico;
  • pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

 

2. COMUNICAZIONE AL PREFETTO PER RIPRENDERE L'ATTIVITA'

Il Decreto concede la possibilità di un’azione preparatoria alla riapertura alle aziende che non sono tra quelle che possono immediatamente ripartire e che sono quindi a tutti gli effetti ancora sospese...Ma non a tutte le attività!

Infatti, questa è una possibilità concessa solo in 4 casi e previa comunicazione al Prefetto:

  • Caso 1 (art.2, comma 3) – ATTIVITÀ FUNZIONALI ALLE FILIERE CONSENTITE;
  • Caso 2 (art.2, comma 6) – IMPIANTI A CICLO PRODUTTIVO CONTINUO;
  • Caso 3 (art.2, comma 7) – ATTIVITÀ STRATEGICHE;
  • Caso 4 (art.2, comma 12) – ACCESSO AI LOCALI AZIENDALI di ATTIVITA' SOSPESE per:
    • attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione per cui è indispensabile l’accesso ai locali aziendali;
    • attività di spedizione di merci giacenti in magazzino e di ricezione di beni e forniture.

Le possibilità previste dal Caso 4 necessitano di una breve precisazione, anche in seguito alla confusione esplosa nei giorni scorsi e ai recenti chiarimenti contenuti nel Decreto del Presidente della Regione Marche n.99 del 16/04/2020.

Questo Caso comprende tutte quelle attività di completamento di opere e/o varie manutenzione per la riapertura di aziende che ad oggi non possono svolgere la propria attività, con particolare riferimento alla riapertura stagionale.

Esempio: sono consentite le installazioni e gli allestimenti stagionali necessari per l’apertura degli stabilimenti balneari ed anche le opere minori (di cui al DPR 380/2001) funzionali alla manutenzione delle attività economiche sospese (come attività edilizia libera o opere edilizie per le quali è sufficiente la CILA ma non attività legate all’edilizia residenziale).

[Per conoscere le attività consentite rinviamo al Decreto 99/2020 (pag. 5)]

A proposito della comunicazione al Prefetto, ogni Caso ha il proprio modulo da compilare, firmare ed inviare tramite PEC:

  • Caso 1 – MODULO 1
  • Caso 2 – MODULO 2
  • Caso 3 – MODULO 3
  • Caso 4 – MODULO 4 (per attività di vigilanza, manutenzione, gestione dei pagamenti, pulizia e sanificazione)
  • Caso 4 – MODULO 5 (per attività di spedizione e ricezione merci)

Il Prefetto non dovrà rispondere alla comunicazione, se non per sospendere l’attività per cui si è inviata la comunicazione. Attività che può essere avviata non appena inoltrata la PEC.

Fonte: Sito Prefettura di Ancona

3. RIAPERTURA NUOVE ATTIVITA’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le novità tra le attività che possono restare aperte dal 14 aprile (riportate nell’Allegato 1 “Commercio al dettaglio”, Allegato 2 “Servizi per la persona” e Allegato 3 “Attività consentite”) sono davvero poche, all’incirca una dozzina di voci:

  • commercio al dettaglio di libri (codice Ateco: 47.61.00 e 47.79.10);
  • commercio al dettaglio di abbigliamento per bambini e neonati (Codice Ateco: 47.71.20);
  • commercio di carta, cartone e articoli di cancelleria (codice Ateco: 47.62.20);
  • silvicoltura e utilizzo aree forestali (codice Ateco: 2);
  • industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili) (codice Ateco: 16);
  • fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili (codice Ateco: 25.73.1);
  • fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche (codice Ateco: 26.1);
  • fabbricazione di computer e unità periferiche (codice Ateco: 26.2);
  • costruzione di opere idrauliche (codice Ateco: 42.91);
  • commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cancelleria (codice Ateco: 46.49.1);
  • commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura (codice Ateco: 46.75.01);
  • cura e manutenzione del paesaggio (codice Ateco: 81.3);
  • organizzazioni e organismi extraterritoriali (codice Ateco: 99).

 

 

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