Se vuoi aprire accertati di essere in regola con il Protocollo di sicurezza per non rischiare le sanzioni previste per legge
Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, venerdì 10 aprile, ha annunciato di aver firmato il nuovo dpcm con cui vengono prorogate fino al 3 maggio le misure restrittive sin qui adottate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Con il nuovo Dpcm, a partire dal 14 aprile, riaprono un numero ristretto di negozi e attività, tra cui le librerie, le cartolerie e i negozi di vestiti per neonati e bambini. Ripartono anche alcune attività, tra cui le attività forestali, l’industria del legno e la produzione di computer. Ancora più ferrea sarà la stretta sui rientri dall’estero e sui viaggi di lavoro nel nostro Paese, con controlli agli imbarchi e nuove regole operative (legate al protocollo condiviso sulla sicurezza sui luoghi di lavoro) sono introdotte per gli esercizi commerciali.
Vediamo i punti salienti del Dpcm 10 aprile riassunti in tre sezioni:
Il Governo con il presente Dpcm riscrive le regole per negozi, aziende e studi professionali. Misure che devono entrare subito in vigore e che dovranno essere applicate anche nella «fase 2» (start 4 maggio 2020).
A partire dal già noto Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo scorso fra Governo e parti sociali (art.2, comma 14), che riepiloga in 13 punti le indicazioni operative da mettere in pratica.
Perciò, le imprese che intendono proseguire la loro attività produttiva devono adottare quanto prima - se ancora sprovviste - il suddetto protocollo all’interno dei propri luoghi di lavoro sia per tutelare la salute delle persone all’interno dell’azienda e sia per garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.
Novità assoluta sono invece le regole specifiche per negozi ed esercizi commerciali (art.1, comma 1, lettera dd), già all’attivo o in fase di riapertura dal 14 aprile.
Queste attività infatti dovranno seguire le nuove disposizioni riportate nell’Allegato 5 “Misure per gli esercizi commerciali”:
Ampliate e rinnovate, con l’obiettivo di contenere il contagio su tutto il territorio nazionale (art.3), sono infine le indicazioni contenute nell’Allegato 4 “Misure igienico-sanitarie”:
Il Decreto concede la possibilità di un’azione preparatoria alla riapertura alle aziende che non sono tra quelle che possono immediatamente ripartire e che sono quindi a tutti gli effetti ancora sospese...Ma non a tutte le attività!
Infatti, questa è una possibilità concessa solo in 4 casi e previa comunicazione al Prefetto:
Le possibilità previste dal Caso 4 necessitano di una breve precisazione, anche in seguito alla confusione esplosa nei giorni scorsi e ai recenti chiarimenti contenuti nel Decreto del Presidente della Regione Marche n.99 del 16/04/2020.
Questo Caso comprende tutte quelle attività di completamento di opere e/o varie manutenzione per la riapertura di aziende che ad oggi non possono svolgere la propria attività, con particolare riferimento alla riapertura stagionale.
Esempio: sono consentite le installazioni e gli allestimenti stagionali necessari per l’apertura degli stabilimenti balneari ed anche le opere minori (di cui al DPR 380/2001) funzionali alla manutenzione delle attività economiche sospese (come attività edilizia libera o opere edilizie per le quali è sufficiente la CILA ma non attività legate all’edilizia residenziale).
A proposito della comunicazione al Prefetto, ogni Caso ha il proprio modulo da compilare, firmare ed inviare tramite PEC:
Il Prefetto non dovrà rispondere alla comunicazione, se non per sospendere l’attività per cui si è inviata la comunicazione. Attività che può essere avviata non appena inoltrata la PEC.
Fonte: Sito Prefettura di Ancona
Le novità tra le attività che possono restare aperte dal 14 aprile (riportate nell’Allegato 1 “Commercio al dettaglio”, Allegato 2 “Servizi per la persona” e Allegato 3 “Attività consentite”) sono davvero poche, all’incirca una dozzina di voci: