|CoronaVirus| GUIDA AL DECRETO 22 MARZO 2020

Nuova stretta e nuovo elenco delle attività considerate essenziali che possono restare aperte.

Nuova stretta nel contrasto al Coronavirus.

Dopo l’annuncio di sabato sera dal Presidente Conte in diretta Facebook, ieri in tarda serata è stato firmato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Dpcm 22/03/2020


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Le nuove disposizioni entrano in vigore a partire dal 23 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020.

Nello specifico, il decreto definisce:

1) Attività sospese vs Attività essenziali

Il decreto sospende tutte le attività produttive industriali e commerciali, ma possono proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile (art. 1, comma1, lettera c).

Garantisce, invece, le seguenti attività:

  • le attività professionali ma restano valide le raccomandazioni del precedente Dpcm 11 marzo 2020 all’art.1, comma 7 (art.1, comma 1, lettera a);
  • le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività dell’Allegato 1 (art.1, comma 1, lettera d);
  • le attività che erogano servizi di pubblica utilità o servizi essenziali (art.1, comma 1, lettera e);
  • l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari (art. 1, comma 1, lettera f);
  • le attività degli impianti a ciclo produttivo (art.1, comma 1, lettera g);
  • le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa (art.1, comma 1, lettera h).

Tutte queste attività ritenute essenziali sono riportate nell’Allegato 1 del Dpcm 22/03/2020: una lista di 80 voci con rispettivi Codici Ateco.


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2) Tempo fino al 25 marzo 2020 per organizzare la sospensione

Nel decreto viene disposto che le imprese le cui attività sono sospese avranno tempo fino al 25 marzo 2020 per completare le attività necessarie alla sospensione, «compresa la spedizione della merce in giacenza» (art.1, comma 4).
 

3) Divieto di trasferimento o spostamento dal comune in cui si è

Un divieto - contenuto nel Dpcm, ma entrato in vigore fin da domenica 22 marzo - che vale sia che ci si sposti con mezzi di trasporto pubblico, sia con mezzi privati. Ci si potrà muovere da un comune all’altro, dunque, solo per «comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza» o per «motivi di salute» (art. 1, comma 1, lettera b).


Vediamo ora le ATTIVITA' CHE POSSONO RESTARE APERTE, elenco che vede sommata la lista delle 80 voci del Dpcm 22/03/2020 alla lista delle attività garantite del precedente Dpcm 11 marzo 2020.

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