|CoronaVirus| SOSTEGNO FINANZIARIO PER IMPRESE

Quali sono le principali misure di sostegno finanziario che famiglie e imprese possono richiedere?

Le principali misure di sostegno alla liquidità delle famiglie e delle imprese sono:

  1. moratoria dei finanziamenti alle imprese con fatturato fino a € 50 milioni (99,9% delle imprese italiane), che riguarda mutui, finanziamenti, scoperti di c/c, leasing;
     
  2. estensione ai lavoratori autonomi dell’utilizzo del “Fondo Gasparrini”, per la moratoria mutui prima casa;
     
  3. potenziamento del Fondo Centrale di garanzia e rafforzamento dei Confidi attraverso misure di semplificazione, al fine di garantire alle banche, oltre alla moratoria dei mutui, la rinegoziazione dei mutui esistenti e nuovo credito bancario; il totale delle esposizioni bancarie messe in freezer fino al 30/06/2020 ammonta ad € 190 miliardi di cui 56 miliardi ancora da utilizzare e quindi rappresentativi di liquidità aggiuntiva.


1) MORATORIA MUTUI

L’art. 56 prevede che le imprese ed i professionisti - a seguito chiarimento MEF – potranno avvalersi delle seguenti misure di sostegno finanziario:

  • per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. È facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. Le quote capitale relative alle rate sospese saranno addebitate a fine periodo del mutuo; la quota interessi invece sarà addebitata dalla banca dopo il 30/09/2020 in un’unica soluzione o spalmata nelle 6 rate successive dopo il 30/09;
  • per le aperture di credito a revoca (scoperto c/c) e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti (SBF) esistenti alla data del 29 febbraio 2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
  • per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni.

Dalla moratoria sono esclusi:

  • i prestiti al consumo (Findomestic, etc.);
  • le “esposizioni debitorie già deteriorate”, così come individuate dalla normativa bancaria: si tratta delle esposizioni classificate come “sofferenze”, “inadempienze probabili”, “imprese in difficoltà”. La norma vuole cristallizzare solo esposizioni debitorie sane, che potrebbero deteriorarsi per effetto della crisi economica derivante da quella sanitaria e non quelle che già arrancavano.

Per avvalersi della moratoria, è sufficiente che l’impresa comunichi tale intenzione alla banca, corredandola con una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR 445/2000, con la quale l’impresa autocertifica di “aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.

A fronte di ciò, le banche e gli altri intermediari finanziari sono privati della possibilità di valutare autonomamente, in base alla situazione economico-finanziaria del debitore, se acconsentire o meno alla richiesta.
Sul punto, per altro, la Relazione illustrativa al DL 18/2020 afferma che la moratoria “non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria, salvo che non sussistano elementi oggettivi nuovi che inducano gli intermediari a rivedere il giudizio sulla qualità creditizia del debitore durante il periodo di moratoria”  e che, nel periodo di moratoria, “gli intermediari devono fermare il computo dei giorni di persistenza dell’eventuale scaduto e/o sconfinamento”.

 

2) MORATORIA MUTUI PRIMA CASA

I lavoratori autonomi con partita IVA sono ammessi ad utilizzare il “Fondo Gasparrini”, in precedenza destinato ai soli lavoratori dipendenti che perdevano il posto di lavoro.

Il beneficio consiste nello stop al pagamento di 18 rate ed interessa lavoratori dipendenti, collaboratori e titolari di partita Iva colpiti dalla crisi e riguarda i mutui per l’acquisto della prima casa per un valore massimo dell’immobile di 250mila euro. Non esiste un limite di reddito da dimostrare con l’Isee ma di tempo: l’agevolazione durerà fino a dicembre 2020.

Le ragioni per cui è possibile chiedere la sospensione del pagamento di 18 rate del mutuo sono:

  • la cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato o la cassa integrazione superiore a 30 giorni;
  • la cessazione del lavoro parasubordinato, di rappresentanza commerciale o di agenzia;
  • la morte del titolare del mutuo o il riconoscimento di grave handicap o invalidità superiore all’80%;
  • la riduzione del fatturato di oltre il 33% dal 21 febbraio 2020 al 21 maggio 2020 per gli autonomi.

Va da sé che tutte queste circostanze devono essere state dettate dall’emergenza coronavirus. Significa che chi, ad esempio, ha perso il lavoro a gennaio, cioè prima che l’epidemia interessasse formalmente il nostro Paese, non avrà diritto a questa agevolazione.

Il “Fondo Gasparrini”, che finanzierà questa agevolazione, pagherà alle banche il 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. Significa che l’altra metà dovrà pagarla il mutuatario alla ripresa dei versamenti e che sarà avvantaggiato chi ha un debito residuo scarso e sta già pagando più quota capitale che interessi.

Per quanto riguarda, invece, l’entrata in vigore, il ministero dell’Economia dovrà specificare le modalità di attuazione.

La domanda per accedere al beneficio va presentata in banca. In attesa che il ministero renda noti ulteriori chiarimenti, in teoria bisognerà allegare questa documentazione:

  • lavoratori dipendenti: dichiarazione dell’azienda in cui si attesta la cassa integrazione o il licenziamento;
  • collaboratori: dichiarazione dell’azienda in cui si attesta che hanno perso il lavoro;
  • autonomi e liberi professionisti: autocertificazione in cui si attesta di avere subìto la riduzione di un terzo del fatturato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, facendo riferimento all’ultimo trimestre del 2019, a causa della chiusura o della riduzione dell’attività per le disposizioni legate all’emergenza coronavirus.

Non sarà la banca a decidere sulla sospensione del pagamento delle rate del mutuo ma la Consap, cioè la società pubblica che gestisce l’agevolazione. La risposta arriverà entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Verranno sospesi gli interessi di mora al momento della richiesta, nel caso il mutuatario fosse ammesso al beneficio e fosse già in ritardo con il pagamento di qualche rata.

 

3) POTENZIAMENTO DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA E DEI CONFIDI

Le misure sono volte a rafforzare ed estendere l’utilizzo del Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla L. 662/1996, attraverso alcune modifiche della disciplina ordinaria dal 17/03/2020:

  • l’importo massimo garantito è aumentato a 5 milioni per singola impresa, ciò darà capacità di finanziamento anche alle imprese che avevano esaurito gli spazi di garanzia sul Fondo;
  • la garanzia è concessa a titolo gratuito, sospendendo l’obbligo di versamento di commissioni al Fondo, ove previste;
  • per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all’80% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80% e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;
  • sono ammissibili alla garanzia del fondo anche operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza almeno per il 10% del debito residuo;
  • la garanzia sarà allungata automaticamente nell’ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento correlate all’emergenza COVID-19;
  • la valutazione per l’accesso al Fondo è effettuata esclusivamente sul modulo economico finanziario, con esclusione del modulo “andamentale”, consentendo così di ammettere al Fondo anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all’epidemia. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà” ai sensi dell’art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
  • è prevista l’eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni al di sotto di una soglia fisiologica di operazioni deliberate e non perfezionate;
  • sono ammissibili alla garanzia del fondo nuovi finanziamenti a 18 mesi di importo non superiore a 3 mila euro a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo è concesso gratuitamente e senza valutazione;
  • per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
  • per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza COVID-19, o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti;
  • sono estese anche al settore dell’agricoltura e della pesca le disposizioni in materia di Fondo centrale di garanzia per le PMI, attraverso le specifiche garanzie rilasciate da ISMEA, che avrà a disposizioni 80 milioni di euro da utilizzare per tali misure di garanzia;
  • sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.

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