|CoronaVirus| IMPRESE E PROFESSIONISTI: REGOLE

Sono dieci le regole principali che aziende e professionisti devono rispettare nei rapporti con dipendenti, fornitori, utenti o visitatori e nei confronti delle Autorità sanitarie (e non solo).

L’attuale disciplina emergenziale pone – in capo ai datori di lavoro – oneri ed obblighi di natura molto diversa tra loro, che vanno dal rispetto di regole che possono definirsi comportamentali, ad obblighi informativi interni ed esterni per giungere fino agli obblighi di notifica alle Autorità sanitarie.

 

Vediamo, di seguito, i principali obblighi:

 

        1)    Aggiornamento del Documento aziendale di Valutazione dei Rischi (DVR)

Il responsabile del DVR è il datore di lavoro che alla luce dell’emergenza Covid-19 dovrà valutare – in collaborazione con il medico competente e il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) – l’esistenza del rischio biologico specifico legato al Coronavirus.

 

2)    Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)

La redazione del DUVRI diviene obbligatorie se vi siano rischi che comportino la presenza di agenti cancerogeni, chimici, biologici o da atmosfere esplosive. In un momento di emergenza sanitaria nazionale quindi, diviene obbligatorio ovviamente nei soli casi di appalto esterno o comunque in collaborazione con i fornitori esterni all’organizzazione del datore di lavoro.

 

3)    Distribuzione Dispositivi di Prevenzione e Protezione Individuale (DPI)

In relazione alla tipologia di attività esercitata ogni datore di lavoro dovrà dotarsi di adeguate quantità di DPI tenendo conto che nello specifico dell’emergenze Covid-19, si tratta esclusivamente di materiali monouso e quindi soggetti a rapido consumo.

 

4)    Collaborazione con le Autorità Sanitarie

Tutti i datori di lavoro dovranno comunicare alle Autorità Sanitarie qualsiasi dato o informazione di cui siano a conoscenza in relazione a soggetti di cui sia noto il contagio al fine di verificarne la diffusione e consentire al contempo adeguate misure di profilassi.

5)    Misure di disinfestazione

All’interno dei locali aziendali e nelle zone accessibile al pubblico o ad altri utenti, devono essere resi disponibili erogatori di soluzioni disinfettanti per le mani.

 

6)    Informazione

Il datore di lavoro deve informare tempestivamente i lavoratori circa le misure adottate delle Autorità e dal datore di lavoro stesso per fronteggiare la diffusione dell’epidemia e per gestire eventuali casi di contagio. Le disposizioni per la permanenza nei locali aziendali devono essere fornite in maniera chiara e visibile.

 

7)    Differimento di meeting o riunioni che comportino assembramenti

Fino al 3 aprile 2020 deve essere differita ogni attività convegnistica e congressuale eventualmente programmata. Va sospesa inoltre ogni forma di riunione in cui sia coinvolto personale sanitario o incaricato allo svolgimento di servizi pubblici.

 

8)    Limitazione degli accessi alle sedi aziendali

Le aziende devono limitare al massimo l’accesso di a soggetti esterni e comunicare espressamente la necessità di limitare gli accessi alle sedi a quelli strettamente indispensabili nonché comunicare tempestivamente l’eventuale insorgere di contagi tra il personale dipendente.

 

9)    Attivazione dello Smart Working

Le prestazioni lavorative in smart working vengono consentite senza preventivo accordo scritto con il lavoratore. Inoltre è stata predisposta una modulistica semplificata telematica per la comunicazione obbligatoria da inviare tramite il sito del Ministero del lavoro.

 

10)  Annullamento delle trasferte lavorative

A meno di assoluta indispensabilità devono essere annullate tutte le trasferte lavorative previlegiando soluzioni telematiche di riunione.


Ordinanza Regione Marche n.4 del 10/03/2020

Segnaliamo infine la disposizione prevista all’art. 1 dell’ordinanza della Regione Marche:

tutti gli individui che hanno fatto ingresso nelle Marche con decorrenza dalla data del 07/03/2020, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria hanno l’obbligo di:

  • comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale, ovvero al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;

  • di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni;

  • di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;

  • di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;

  • in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione".

 

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