BONUS SANIFICAZIONE E DPI: AL VIA DAL 4 OTTOBRE

Credito di imposta pari al 30% per l’acquisto di DPI e per la sanificazione degli ambienti da richiedere dal 4 ottobre al 4 novembre 2021

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 191910/2021 del 15 luglio scorso, definisce i criteri, le modalità di fruizione e di comunicazione del credito d’imposta previsto dal decreto Sostegni bis.

Credito pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e non solo.
 

BENEFICIARI

Il credito d'imposta massimo è di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Limite riferito all’importo del tax credit e non a quello delle spese ammissibili.

Nello specifico, coloro che potranno richiedere il bonus sono:

  • imprese;
  • lavoratori autonomi;
  • enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
  • strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (munite di codice identificativo regionale o di autocertificazione attività B&B).

 


Scarica: Modello per la Comunicazione all’Agenzia delle Entrate


 

♦ SPESE AMMISSIBILI

Sono agevolabili le spese sostenute per:

  • la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati;
  • la somministrazione di tamponi per Covid-19;
  • l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea);
  • l'acquisto di altri dispositivi di sicurezza atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, incluse le eventuali spese di installazione (termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea);
  • l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • l'acquisto di dispositivi per garantire la distanza di sicurezza interpersonale, incluse le eventuali spese di installazione (barriere e pannelli protettivi).

 


Scarica: Istruzioni per la compilazione della Comunicazione


 

♦ TERMINI INVIO DOMANDA

La comunicazione delle spese ammissibili va inviata telematicamente dal 4 ottobre al 4 novembre 2021, dal beneficiario o tramite un intermediario, mediante:

  • i canali dell’Agenzia delle Entrate;
  • il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia.

L’ammontare effettivo del credito d’imposta spettante sarà reso noto entro il 12 novembre 2021.

 

UTILIZZO DEL CREDITO

Il credito d’imposta sarà utilizzabile:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  • oppure in compensazione nel modello F24.

Non potrà però essere ceduto come per quello del 2020.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e dell’Irap.

 

Fonti:
Eutekne.Info
Ilsole24ore.com


PER SAPERNE DI PIU’
Jorida Vangjeli di Spazio Consulenza
071 63 757


 

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